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Normativa e prassi

Cessione detrazione “ecobonus”,
tra forfetario e genitore, si può

Le ultime norme sul “trasferimento” del credito d’imposta corrispondente allo sconto fiscale hanno reso possibile l’accesso al beneficio anche a chi possiede redditi soggetti a imposte sostitutive

mani padre figlio

Via libera alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute nel 2020, relative agli interventi di riqualificazione energetica, da parte del professionista forfetario al proprio genitore, che ha finanziato i lavori di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, effettuati nell’abitazione del figlio.
L’operazione è diventata possibile grazie al Dl “Rilancio” che, in relazione all’alternativa della cessione, al posto della fruizione diretta dello sconto fiscale per questo tipo di lavori, ha sorpassato le limitazioni, relative alle modalità della stessa cessione e all’individuazione dei possibili cessionari, previste nella circolare n. 11/2018 (vedi articolo “Ecobonus: i chiarimenti sulla cessione del credito”).
 
In particolare, osserva l’Agenzia nella risposta n. 432 del 2 ottobre 2020, l’articolo 121 del decreto “Rilancio” consente il “trasferimento” del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti “di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari” senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, in precedenza indispensabile.
 
Il percorso argomentativo dell’amministrazione passa anche dalla considerazione che il beneficio fiscale (consistente in una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, nel limite di 60mila euro di spesa, da fruire in dieci quote annuali – articolo 14, Dl n. 63/2013), al momento della sua introduzione, non poteva di fatto essere utilizzato da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nell’ipotesi di contribuenti che rientrano nella no tax area).
In sostanza, se non fosse intervenuto il decreto “Rilancio”, con l’articolo 121, anche l’istante, un professionista in regime forfetario con solo reddito di lavoro autonomo, non avrebbe potuto sfruttare l’agevolazione. Il suo reddito, infatti, determinato forfetariamente, è soggetto a imposta sostitutiva.
 
Nello specifico, l'articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 ha previsto, che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui all'articolo 14 … possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione”.
 
La  ratio risiede nel fatto che l’istituto della cessione è finalizzato a incentivare la realizzazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.
Pertanto, secondo l’amministrazione, il professionista istante può, in relazione alle spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus, cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.

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