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Normativa e prassi

Cessione impianto tv senza Iva
se non riguarda i soli macchinari

Comunque validi e non rettificabili ai fini tributari gli atti relativi ai trasferimenti realizzati prima dell'entrata in vigore della modifica normativa

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Le operazioni di cessione di impianti radiotelevisivi non sono soggette a Iva, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale.
E' questo il principale chiarimento fornito dalla risoluzione n. 33/E del 10 aprile, a seguito della novità normativa contenuta nell'articolo 40, comma 9-bis, del Dl n. 201/2011 (decreto "salva Italia").

Il nuovo comma 7-bis inserito nell'articolo 27 del Dlgs n. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione) dispone, infatti, che la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente il trasferimento delle attrezzature, si configura quale cessione d'azienda e, come tale, è esclusa dal campo applicativo dell'Iva (cfr articolo 2, comma 3, lettera b), del Dpr n. 633/1972).

Si tratta di un intervento normativo che pone fine alle incertezze interpretative emerse in passato in ordine alla qualificazione delle operazioni di specie, trattate in alcuni casi come cessioni di beni rilevanti agli effetti dell'Iva e, in altri casi, come cessioni di azienda (o di ramo d'azienda) soggette all'imposta proporzionale di registro, in virtù del principio di alternatività dei tributi in esame (articolo 40 del Dpr n. 131/1986).

L'Agenzia osserva che, per configurare una data operazione quale cessione d'azienda ovvero di singoli beni, occorre valutare in concreto l'oggetto effettivo del trasferimento. Nella specie, la cessione delle attrezzature accompagnata anche da altre risorse, quali frequenze, marchi, brevetti, non è soggetta a Iva, ma sconta l'imposta di registro in misura proporzionale.

Altro importante chiarimento fornito dall'Amministrazione finanziaria riguarda la clausola di salvaguardia contenuta nella disposizione di legge in commento che, nel rispetto del principio del legittimo affidamento, considera validi e in ogni caso non rettificabili gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda, come definiti dalla nuova disciplina, posti in essere dagli operatori del settore prima dell'entrata in vigore della stessa.
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