Cessione intra-Ue di una barca:
senza Cmr, servono altre prove
Se manca il documento di trasporto, è necessario un atto che dimostri, con sufficiente evidenza, che il bene è uscito dal territorio e ha raggiunto il Paese di destinazione

Il cedente, inoltre, dovrà custodire ed esibire, in caso di controllo, anche i documenti ufficiali: la fattura, il documento bancario, il contratto di vendita, il passaggio di proprietà, l’atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta l’avvenuta iscrizione nel registro francese, il modello Intrastat relativo alle operazioni intracomunitarie.
Questo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 71/E del 24 luglio.
La società venditrice che ha formulato l’istanza di interpello riteneva che, in assenza del documento ufficiale di trasporto, fosse sufficiente esibire, in caso di un eventuale controllo, la richiesta di nulla osta al registro italiano per il cambio di iscrizione, il contratto di vendita con il corrispettivo pattuito, la fattura, il modello Intrastat relativo alla cessione, la cancellazione dal registro italiano e la richiesta di trascrizione del natante al registro francese.
L’Agenzia ritiene che i documenti indicati dall’istante non siano sufficienti. In particolare, la richiesta di cancellazione dal registro italiano, necessaria alla dismissione della bandiera, non proverebbe che la barca ha lasciato effettivamente le acque territoriali, e una delle condizioni necessarie per applicare il regime di non imponibilità alle cessioni intracomunitarie è proprio l’effettiva movimentazione dei beni da un Paese all’altro.
Al riguardo, la risoluzione evidenzia che, in assenza di una specifica disposizione normativa, la prassi amministrativa ha previsto che, per dimostrare l’uscita di un bene dal territorio dello Stato, può costituire prova idonea il documento di trasporto, anche elettronico (vedi risoluzioni n. 345/2007 e n. 19/2013).
Se, tuttavia, come nel caso esaminato, il bene è trasferito direttamente dall’acquirente e, quindi, non c’è documento di trasporto, l’effettiva uscita fisica dello stesso dall’Italia va provata in altro modo: una dichiarazione rilasciata dal cessionario, corredata da un contratto di ormeggio nel porto estero di destinazione, è documento idoneo ad attestare che l’imbarcazione ha lasciato il territorio nazionale e ha raggiunto quello francese.