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Normativa e prassi

Cessione per obbligo di riconoscenza
tra coniugi, la tassazione è ordinaria

Un trasferimento di proprietà dal marito che adempie all’obbligo di gratitudine verso la moglie rientra nella donazione remuneratoria e sconta le imposte secondo il regime fiscale normale

marito generoso

Il quesito è posto da un contribuente sposato in regime di separazione dei beni che vuole assicurare alla moglie, attraverso il trasferimento del diritto di nuda proprietà della casa in cui vivono, i mezzi patrimoniali necessari a un’esistenza dignitosa.
Il marito sostiene che, in questo caso, la donazione scaturisce da un dovere morale e sociale e deve essere intesa come adempimento di una obbligazione naturale (che rientra nella casistica descritta dall’articolo 2034 del codice civile), in considerazione del fatto che fin dall’inizio della vita coniugale la moglie ha prestato assistenza e servizi a suo favore per consentirgli di dedicare tutti i suoi sforzi, anche economici, alla propria attività lavorativa.
In forza di questa circostanza il trasferimento della nuda proprietà dovrebbe essere tassata, secondo l’istante, nella misura agevolata del 3% ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte Prima allegata al Tur.

Con la risposta n. 444 del 29 ottobre 2019 l’Agenzia delle entrate, in contrasto con la tesi proposta dal contribuente, stabilisce che il trasferimento va tassato in maniera ordinaria, essendo la cessione qualificabile come donazione remuneratoria.
Per doveri sociali e morali (che farebbero propendere per l’obbligazione naturale), secondo i tecnici dell’Agenzia, vanno intesi i valori condivisi dalla generalità dei consociati; non rientrano in tale concetto, perciò, i doveri derivanti dalla morale individuale o quelli di una collettività verso la quale non è riconoscibile il carattere della generalità.

A proposito dell’obbligo di gratitudine, sottolinea ancora la risposta dell’Agenzia, l’articolo 770 del codice civile prevede espressamente la donazione remuneratoria, che consta nella cessione compiuta per riconoscenza, in considerazione di meriti di colui (o come in questo caso colei) che riceve la liberalità o per speciale remunerazione con cui il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi ricevuti dal donatario.
Il caso in questione, quindi, rientra nello schema tipico della citata donazione remuneratoria verso la quale va applicato il regime ordinario dell’imposta sulle donazioni (Dlgs n. 346/1990) e le imposte ipotecarie e catastali (Dlgs. n. 347/1990).

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