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Normativa e prassi

Cessione di partecipazioni: pex
anche per il residuo della riserva

L’Agenzia torna sul regime agevolativo chiarendo quale sia il corretto comportamento fiscale da seguire nell’ipotesi di trasferimento del 50% di una società acquisita in perdita

L’istante, Alfa, ha acquistato il 50% di una società in perdita, Eta, al valore simbolico di 1 euro e ha rilevato l’indennità riconosciuta dal cedente, Beta, pari a 1.311.000 euro, nel passivo dello stato patrimoniale, denominando tale provvista “fondo rischi su partecipazioni”. Beta ha considerato indeducibili i redditi provenienti da tale operazione ritenendo sussistenti le condizioni per applicare il regime agevolativo della participation exemption (Pex).
In sintesi, si tratta di una cessione di partecipazioni con “dote”. Alfa, infatti, non ha tirato fuori soldi al momento dell’acquisizione e ha anche ricevuto una “riserva” finanziaria per fronteggiare le possibili variazioni negative dei risultati collegati alla partecipazione nella controllata.
Il settore in cui si muovono le imprese protagoniste è quello dei parcheggi. Eta, che al momento del trasferimento della quota ad Alfa (cioè, nel novembre 2014) si trovava in fase di perdita, ha registrato un miglioramento nel biennio 2016 e 2017, realizzando un sostanziale pareggio di bilancio. L’istante precisa che negli anni 2015 e 2016 ha utilizzato 99mila euro della provvista per coprire le perdite di tali esercizi.
 
Nel 2017, nell’ambito di un più ampio processo di dismissione, la società ha trasferito la partecipazione di Eta, che ha registrato, nel frattempo, un incremento di valore pari a 1,2 milioni di euro, vendendo al valore simbolico, anche in questo caso, di 1 euro.
L’istante chiede se quel che rimane del fondo ricevuto per la copertura delle perdite in occasione del trasferimento originario, pari a 1.212.000, il cui rigiro a conto economico è stato contabilizzato tra i “Proventi da partecipazione in società collegate”, possa concorrere alla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires usufruendo del regime della participation exemption, ossia limitatamente all’importo del 5%, perché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir. La società precisa, tra l’altro, che l’operazione iniziale ha comportato per Beta una minusvalenza di 1.483.000 euro, costituita dall’azzeramento del valore di carico della partecipazione (pari a 172mila euro) e dal contestuale riconoscimento della provvista di 1.311.000 euro concessa ad Alfa.
 
Con la risposta n. 39/2018, l’Agenzia delle entrate, nel riassumere il caso proposto dall’istante, precisa che, nella fase precedente l’ultimo trasferimento di partecipazione, Eta ha evidenziato un consolidamento della posizione economica e il pareggio di bilancio, risultato che non portava alla scelta obbligata del trasferimento con “dote”. L’Agenzia chiarisce, inoltre, che è stata accertata una capitalizzazione della società partecipata con rinuncia a un credito finanziario di 99mila euro e il contestuale rilascio a conto economico di quota-parte del fondo rischi dello stesso importo.
In conclusione, in base ai fatti descritti nell’interpello, per l’Amministrazione finanziaria, l’intero ammontare della dote (1.311.000 euro), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo secondo quanto previsto dell’articolo 87 del Tuir.
 
Per quanto riguarda Beta, lo stesso importo, per i medesimi motivi di connessione, può assimilarsi a un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, importo che del resto ha già concorso alla formazione dell’imponibile in occasione del suo trasferimento, in base al combinato disposto previsto dagli articoli 87 e 101 del Tuir.
 
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