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Normativa e prassi

La cessione di “smart box”
non va inclusa nell’esterometro

Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo se di importo superiore a 5mila euro, comprensivo di imposta

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Con la risposta n. 579 del 30 novembre 2022, l’Agenzia chiarisce che i dati relativi agli acquisti fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l'esterometro, tenuto conto che non si tratta di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

La società istante opera nel settore del welfare aziendale e riceve frequentemente fatture da fornitori esteri relative ad acquisti qualificabili come ''buoni corrispettivi multiuso'' (articolo 6­-quater Dpr n. 633/1972), quali cofanetti regalo (smart box), che vengono poi rivenduti, sulla base di un mandato senza rappresentanza, ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.
L’interpellante, posto che le operazioni in esame non costituiscono né operazioni di cessione di beni né prestazioni di servizi, chiede all’Agenzia se devono essere comunicati con l'esterometro anche gli acquisti fuori campo Iva diversi dagli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies Dpr n. 633/1972, quali operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo ed escluse dalla base imponibile (articoli 2 e 15 del decreto Iva). Chiede, nello specifico, se devono essere comunicati gli acquisti da fornitori esteri fuori campo Iva, articolo 2, comma 3 lett. a) Dpr n. 633/1972, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­ corrispettivo multiuso, di cui all'articolo 6­-quater Dpr n. 633/1972.

L’Agenzia premette che la circolare n. 26/2022 ha chiarito che l'evoluzione normativa dell’ ''esterometro'' dimostra come la ratio dell'adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è estera. Infatti, ai fini dell'adempimento di detto obbligo comunicativo, è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso, e non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale (cfr. risposte n. 85/2019 e n. 91/2020; circolare n.  14/2019).

Tale interpretazione deve essere confermata, fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 12 Dl n. 73/2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7­octies Dpr n. 633/1972) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5mila euro, comprensivo dell'eventuale imposta. Da notare che seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5mila euro), un' “operazione” deve comunque sussistere.

È necessario, quindi, secondo l’Agenzia, essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia): detta circostanza è estranea al caso in questione.
Infatti, il mero trasferimento di buoni corrispettivo ''multiuso'' ­ non diversamente da quello del denaro o di crediti in denaro di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) Dpr n. 633/1972 ­ non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi.

Difatti, l’articolo 6-quater dispone quanto segue:
“2. Ogni trasferimento di un buono ­corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono ­corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione;
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono­ corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono­ corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi” (cfr. anche risoluzione n. 21/2011).

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia conclude che i dati relativi agli acquisti fuori campo Iva, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­corrispettivo multiuso acquistati da soggetti esteri, non vanno comunicati con l'esterometro, non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

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