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Normativa e prassi

Cessione titoli in usufrutto rotativo.
Valida la disciplina sulle plusvalenze

Al vaglio del fisco la corretta tassazione degli strumenti finanziari automaticamente reinvestiti, nell’ambito di un portafoglio diviso, per volontà del de cuius, fra nudi proprietari e usufruttuario

value estere

I redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli detenuti all’estero, su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività, sono soggetti alla disciplina delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie (articoli 67 e 68 del Tuir). La nuda proprietaria, nonché unica residente in Italia, inoltre, è tenuta a rispettare gli obblighi sul monitoraggio fiscale e al pagamento dell’Ivafe.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 384 del 17 settembre 2019, chiarisce gli obblighi fiscali cui è tenuta l’erede residente in Italia, titolare della nuda proprietà di un patrimonio finanziario ereditato e depositato in Svizzera. 

Nello specifico, l’istante precisa che sul portafoglio di strumenti finanziari è stato costituito un usufrutto con patto di rotatività che prevede l’apertura di un conto corrente in una banca svizzera in cui saranno depositati i titoli a nome delle tre figlie, nude proprietarie, e un sotto-conto intestato alla seconda moglie del de cuius, usufruttuaria, su cui convoglieranno interessi, dividendi e proventi derivanti dalla cessione degli strumenti finanziari.
In particolare, l’istante precisa che tali dividendi verranno, per effetto dell’usufrutto rotativo, automaticamente reinvestiti in nuovi titoli azionari, obbligazionari o quote di fondi e che su tali nuovi beni finanziari si costituirà direttamente un diritto di usufrutto a beneficio della seconda moglie, con la conseguenza che in capo alle figlie non verrà prodotto alcun reddito finanziario.
L’Agenzia, facendo luce in primo luogo sui concetti di usufrutto e di clausola di rotatività, chiarisce la disciplina fiscale relativa ai redditi di natura finanziaria, ossia la tassazione delle “plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso” delle attività finanziarie (articoli 67 e 68 del Tuir). Tali plusvalenze si realizzano nel momento in cui i titoli sono ceduti a titolo oneroso, indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo, quindi anche se lo stesso è reinvestito, come nel caso in esame.
Riguardo la corretta determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli gravati da usufrutto, le Entrate richiamano la circolare n. 165/1998. In particolare, il valore dell’usufrutto, (calcolato con dei parametri che tengono conto della vita presunta dell’usufruttuario alla data del trasferimento del titolo, secondo le indicazioni del decreto Mef 19 dicembre 2018) deve essere sottratto al valore della piena proprietà per ottenere il valore della nuda proprietà. Pertanto, per determinare la tassazione della plusvalenza da cessione a titolo oneroso del titolo gravato da usufrutto, il corrispettivo deve essere ripartito tra l’usufruttuario e il nudo proprietario in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione.

Nel caso in esame l’istante determinerà la plusvalenza realizzata, anche se non incassata in quanto reinvestita, da assoggettare a tassazione con le seguenti modalità:

  • riguardo alla cessione dei titoli ricevuti in eredità, si calcola la differenza tra il corrispettivo della cessione ad esso imputabile e il costo fiscale determinato al momento della successione
  • riguardo ai titoli acquistati successivamente, si calcola la differenza tra il corrispettivo della cessione ad essi imputabile e il costo di acquisto del titolo determinato in base ai coefficienti indicati nel decreto Mef del 19 dicembre 2018. Tale decreto, si ribadisce, stabilisce che il costo fiscale dell’usufrutto è basato sulla vita presunta dell’usufruttuario alla data del trasferimento del titolo, quindi nel caso in esame alla data del trasferimento per successione. Prevede poi che il valore della nuda proprietà sia pari alla differenza tra quello della piena proprietà e quello dell’usufrutto.

Gli altri due punti chiariti con l’interpello riguardano gli obblighi di monitoraggio fiscale e il pagamento dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
L’Agenzia, precisa che sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario sono tenuti a compilare il quadro RW del modello Redditi Pf, in quanto entrambi potenzialmente in grado di generare redditi imponibili in Italia (vedi risoluzione n. 142/2010).
L’istante, inoltre, in qualità di residente che detiene attività finanziarie all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale sarà tenuta al pagamento dell’Ivafe, come chiarisce la circolare n. 28/2012,“indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni”.

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