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Normativa e prassi

Le cessioni di apparecchi aerosol
scontano l’aliquota Iva ordinaria

Secondo l’Agenzia, infatti, tali dispositivi non sono riconducibili tra quei beni che possono fruire dell’imposta ridotta in base a una specifica norma della legge di Bilancio 2019

apparecchio aerosol

Alle cessioni di apparecchi per aerosol terapia e dei relativi accessori, incluse quelle on line, non si può applicare l’aliquota Iva ridotta nella misura del 10%, in quanto si tratta di dispositivi medici non classificabili, dal punto di vista merceologico, fra quelli indicati nella voce doganale “3004”, cioè “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati preparati per scopi terapeutici o profilattici” che possono fruire dell’Iva al 10% in base a una disposizione della legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 3, legge 145/2018). E’, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 32/2020.
 
L’istante, una società che si occupa della vendita di vari apparecchi medici, fra cui quelli per l’aerosol, chiede di conoscere la corretta aliquota Iva da applicare alla vendita di tali dispositivi.
La richiesta di chiarimenti è originata dal fatto che l’articolo 1, comma 3 della legge 145/2018 ha esteso l’aliquota ridotta del 10% anche alle cessioni di dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici, fra i quali, secondo l’istante, possono essere inclusi gli apparecchi per l’aerosol terapia.
 
Secondo l’Agenzia delle entrate, la tesi della società istante non può essere accolta. Il richiamato articolo 1, comma 3, della legge 145/2018, ha in effetti esteso l’ambito di applicazione dell’aliquota Iva ridotta includendo, nell’elenco già esistente, “anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”. Tuttavia i dispositivi medici in esame non rientrano nella voce doganale “3004” indicata dalla norma.
 
L’Agenzia al riguardo fa presente che la voce doganale 3004 include i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi(compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.
Gli apparecchi aerosol, dunque, non sono menzionati in tale voce doganale e di conseguenza le relative cessioni non possono fruire dell’aliquota Iva al 10%, ma dovranno scontare quella ordinaria al 22 per cento.

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