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Normativa e prassi

Cessioni crediti da fotovoltaico:
non scontano il registro e il bollo

Le operazioni, effettuate per garantire il rimborso di un finanziamento bancario sono esenti, inoltre, dalle imposte ipocatastali e dalle tasse sulle concessioni governative

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I contratti di cessione di crediti vantati nei confronti del Gse (Gestore dei servizi energetici), stipulati a garanzia del rimborso di finanziamenti bancari, a medio e lungo termine, rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973) in quanto inerenti all’estinzione delle operazioni di finanziamento.
Tali cessioni di crediti, pertanto, sono esenti dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastale, e dalle tasse sulle concessioni governative.
Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 3 aprile.
 
Nell’istanza di interpello proposta all’Agenzia delle Entrate, è stato chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, da riservare alla cessione di crediti nella seguente fattispecie. Una società realizza un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e stipula con il Gestore dei servizi energetici una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica.
Tale società intende effettuare una cessione pro solvendo dei crediti presenti e futuri, vantati nei confronti del Gse, allo scopo di garantire il rimborso del finanziamento ricevuto da una banca (cessionaria).
 
Il comma 1 dell’articolo 15 dispone che “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate … sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative …”.
 
In base al dettato della norma, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, oltre alle operazioni di finanziamento in senso stretto, anche altri atti inerenti al contratto di finanziamento, quali quelli volti all’esecuzione, modificazione ed estinzione del prestito stesso e le prestazioni di garanzia di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate.
 
Come ha avuto modo di chiarire l’Agenzia con precedenti risoluzioni, per stabilire la riconducibilità nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva dell’atto concluso occorre valutare l’inerenza del medesimo all’operazione di finanziamento.
Nel caso esaminato, la cessione pro solvendo di tutti i diritti di credito, presenti e futuri, di cui la società è titolare nei confronti del Gse, a garanzia del rimborso delle somme ricevute a titolo di mutuo dalla banca, rappresenta un atto giuridico volto a garantire l’estinzione del debito assunto nei confronti della banca.
La cessione del credito - osserva l’Agenzia - ancorché configuri un contratto autonomo rispetto al finanziamento, dotato di una propria causa giuridica, assume nel caso esaminato la funzione di garantire l’adempimento del contratto di mutuo concluso e deve essere quindi ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dpr 601/1973.
 
In tal senso, anche l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, in relazione alla disposizione dell’articolo 15, ha affermato che “dall’interpretazione letterale e logica della norma si ricava che la stessa, nella sua ampia latitudine (desumibile dal riferimento a “tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni”), include nell’agevolazione tutto quanto concerne, non solo il finanziamento, ma anche la ‘modificazione ed estinzione’ delle operazioni agevolate, elencando espressamente, tra gli atti fruenti dell’agevolazione, “le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti”: per la norma, quindi, anche le “cessioni di credito” fruiscono dell’esenzione quante volte siano state stipulate “in relazione” a finanziamenti a medio/lungo termine” (Cassazione 2734/2009).
 
In conclusione, il contratto di cessione di crediti, stipulato a garanzia del rimborso di un finanziamento bancario, a medio e lungo termine, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dpr 601/1973.
Viene applicata, pertanto, l’imposta sostitutiva ex articolo 17, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastale e delle tasse sulle concessioni governative.

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