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Normativa e prassi

Cessioni della stabile organizzazione:
ordinarie vendite di e-commerce

Le compravendite di beni effettuate dalla sede italiana di un soggetto inglese non rientrano nella speciale disciplina delle “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”

e-commerce

Le cessioni curate da una stabile organizzazione italiana di un soggetto extra-Ue, la quale acquista beni in Italia e li cede a consumatori ivi residenti o ubicati nel territorio comunitario, non rientrano nel perimetro della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 83/2021 con l’articolo 2-bis comma 1 del decreto Iva secondo cui le “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche” si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. In pratica il soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore di detti beni. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 205 del 21 aprile 2022.

La nuova norma del decreto Iva, nel dettaglio, si riferisce alle:
a) vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

L’Agenzia, considerando anche la documentazione integrativa prodotta dall’istante, ritiene che non siano rispettate le condizioni richieste dal citato articolo 2-bis, comma 1, e cioè che il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio Ue e che i beni, prima della rivendita, non siano importati da Paesi terzi. L’Agenzia quindi sostiene che le cessioni effettuate dall'istante rappresentano, dunque, "ordinarie" vendite indirette realizzate nell'ambito del commercio elettronico alle quali si applica la relativa disciplina. Al riguardo, vengono richiamati anche dei documenti di prassi dell’Amministrazione, come l’interpello n. 416/2020 o la consulenza giuridica n. 3/2022.

Non vi è, pertanto, alcuna situazione tale per cui le operazioni attive siano effettuate ad un'aliquota d'imposta inferiore a quella relativa agli acquisti 22 per cento.

In definitiva, gli eventuali rimborsi dell'imposta andranno richiesti secondo le regole generali degli articoli 30 e 38-bis del decreto Iva che, come ricorda l’Agenzia, non sono stati toccati dalla nuova disciplina in esame. L’istante quindi, potrà chiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva, se superiore a 2.582,28 euro, “a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter” (articolo 30, comma 2, del decreto Iva).

Va evidenziato, inoltre, che tra le operazioni attive da tenere in considerazione rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione.

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