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Normativa e prassi

Cessioni gasolio e benzina:
le regole per l’invio dei dati

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. A ricevere il flusso è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Definite, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018, d’intesa con l’Agenzia delle dogane e monopoli e sentito il ministero dello Sviluppo economico, le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri provenienti da cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori.

Nello stesso documento vengono individuati, oltre alle informazioni da memorizzare e trasmettere, anche gli operatori interessati dalla prima fase di applicazione della nuova procedura, che prende il via dal prossimo 1° luglio.
L’obbligo è stato introdotto dalla legge di stabilità 2018 (articolo 1, comma 909, legge 205/2017), che ha modificato l’articolo 2, Dlgs 127/2015, introducendo il nuovo comma 1-bis.
 
Primo step, memorizzare e trasmettere
Come anticipato, le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere on line riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.
Per ridurre costi e adempimenti, il flusso dati andrà indirizzato all’Agenzia delle dogane perché contenente informazioni che impattano sulle semplificazioni in via di attuazione relative alla tenuta del registro di carico e scarico. Operatori o loro delegati, quindi, devono essere accreditati ai servizi digitali delle Dogane. L’Agenzia delle entrate potrà consultare e utilizzare i dati di sua competenza.
 
Partenza graduale
L’adempimento è obbligatorio, dal 1° luglio 2018 per i titolari di partita Iva che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, nei quali è possibile rifornirsi esclusivamente con modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento con banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, eccetera) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
Come previsto dalla norma di riferimento, la procedura verrà estesa gradualmente ad altre categorie di soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di carburanti, secondo termini e modalità stabiliti con successivo provvedimento.
 
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