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Normativa e prassi

Cessioni intracomunitarie, il passaggio della proprietà "va a braccetto" con l'invio dei beni al cliente finale

Il consignment stock pregiudica la realizzazione dell'operazione triangolare

figura geometrica triangolo
La cessione effettuata da una società italiana a un soggetto identificato ai fini Iva in uno Stato membro, sulla base di un contratto di fornitura con cui essa si impegna a consegnare le merci direttamente al cliente finale di quest'ultimo, situato in un terzo Stato comunitario, è qualificata come non imponibile solo se il passaggio della proprietà dal primo al secondo operatore avviene all'atto dell'invio dei beni al destinatario finale. Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E del 15 febbraio.

L'intervento dell'Agenzia è stato richiesto da una società italiana che intende stipulare un contratto di fornitura con una società residente nei Paesi Bassi appartenente allo stesso gruppo multinazionale, in base al quale la prima assumerebbe l'impegno di consegnare le merci direttamente al cliente finale della seconda - nel caso specifico una società francese - presso un deposito in conto terzi ubicato in Francia. Dopo aver premesso che i beni rimarrebbero di sua proprietà fino al momento dell'effettivo prelievo dal magazzino ad opera del destinatario finale - in conseguenza di un contratto di consignment stock, stipulato tra la società olandese e quella francese, con il suo consenso - l'operatore (fornitore) italiano chiede di conoscere se il momento di effettuazione della cessione intracomunitaria, con conseguente emissione della fattura non imponibile, sia quello dell'invio della merce in Francia o quello del prelievo dei beni dal deposito da parte del cliente finale, considerando che l'operazione si potrebbe configurare come "triangolazione", nella quale "il proprio cliente non è il destinatario finale delle merci ma la società olandese, promotrice della triangolazione".

Dal punto di vista della società che ha presentato l'interpello le alternative possibili sarebbero due:

 

  • fatturazione in regime di non imponibilità al momento dell'effettivo prelievo delle merci da parte del cliente finale (è dunque ininfluente il fatto che il consignment stock si incardini all'interno di un'operazione triangolare)
     
  • fatturazione in regime di non imponibilità al momento della consegna dei beni al cliente finale.

Nessuna delle due ipotesi, però, convince i tecnici dell'Agenzia, che, dopo aver spiegato cosa si intende per "operazioni triangolari comunitarie", precisano che affinché la cessione effettuata da Alfa (fornitore italiano) nei confronti di Beta (società olandese) possa essere qualificata come non imponibile è necessario che il passaggio di proprietà a favore di Beta avvenga all'atto dell'invio dei beni in Francia a Gamma (cliente finale). Nel caso in esame - spiega l'Agenzia - la circostanza che il passaggio di proprietà non si realizza all'atto della spedizione dei beni mette in dubbio la configurabilità dell'operazione come cessione intracomunitaria triangolare in partenza dall'Italia, rendendola addirittura non conforme ai principi che sono alla base delle transazioni intracomunitarie. Infatti la sospensione del passaggio di proprietà (generata dal consignment stock) deriva da un accordo in cui il cedente nazionale non è parte. In tale ipotesi - conclude la risoluzione - l'operazione eventualmente potrebbe essere configurata come un invio a se stesso da parte del fornitore, assoggettabile al regime di non imponibilità, previa nomina di un rappresentante fiscale o previa identificazione diretta in Francia. La successiva cessione nei confronti della società olandese "costituirebbe cessione di beni territorialmente rilevante in Francia e, come tale, da assoggettare a Iva" in quest'ultimo Paese.

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