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Normativa e prassi

Cessioni con Iva ridotta al 10%
per gli integratori con fermenti lattici

Sia le precisazioni fornite dall’Agenzia dei monopoli sia l’orientamento favorevole della giurisprudenza comunitaria portano a ritenere che i beni vadano inclusi nella voce “NC 2106”

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Una società non residente che commercializza integratori alimentari, può applicare, nello specifico, alle cessioni di cinque integratori a base di fermenti lattici che aiutano le funzioni digestive, l’Iva ridotta nella misura del 10%, in quanto, dal parere fornito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla nomenclatura, i prodotti possono essere inclusi fra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” come previsto dalla Tabella A, parte III, punto 80). Questo il chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risposta n. 226 del 28 aprile 2022.

L’Agenzia ritiene che ai prodotti in esame sia applicabile l'aliquota Iva del 10% cento, sulla base del punto n.80) della Tabella A, parte III. Al riguardo il documento rilevante ai fini della corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni è il parere fornito dall’Agenzia dei monopoli, interpellata dallo stesso istante, la quale ritiene che i prodotti siano riconducibili al Capitolo 21 “Preparazioni alimentari diverse” nel dettaglio l’Adm precisa che “Il testo della voce del sistema armonizzato 2106al punto 16) fa riferimento alle "preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute".

Tali prodotti inoltre, in base a una nota della nomenclatura doganale, se impiegati per migliorare il benessere fisico del corpo, devono essere presentati in quantità predosate come ad esempio capsule, compresse, pastiglie e pillole. Gli stessi beni, prosegue la nota dell’Adm, ricadono nella sottovoce 2106 90 -altre e, più precisamente, in base alla percentuale di amido presente, nella sottovoce NC 2106 9098.

Anche la Corte di Giustizia Ue, come rilevato dall’istante, si è espressa a favore dell'inclusione degli integratori alimentari nella voce di NC 2106 (procedimenti riuniti da C-410/08 a C-412/08).

In definitiva, la classificazione degli integratori commercializzati dall’istante nelle nomenclature doganali, comprensive delle varie voci e sottovoci indicate nel parere dell’Adm, consente al prodotto di rientrare a pieno titolo fra quelli elencati nel citato n. 80) della Tabella A, parte III, del Dpr n. 600/1972 e quindi di fruire dell’aliquota ridotta nella misura del 10 per cento.

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