Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Cessioni di vino, aceto e olio:
ammesse al regime Iva speciale

Beneficia della detrazione forfettizzata dell’imposta versata sugli acquisti il soggetto che svolge tali attività in via complementare a quella principale di agricoltore

agricoltore

Un agricoltore che produce e commercializza vini, aceto e olio, derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi propri, potrà applicare il regime Iva speciale previsto per i produttori agricoli, consistente nella detrazione forfetizzata dell'Iva assolta sugli acquisti, determinata applicando le percentuali di compensazione stabilite con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro delle Politiche agricole (articolo 34 del Dpr n. 633/1972). Tali produzioni, come anche precisato con la circolare n. 44/2002, rientrano infatti tra quelle strumentali e funzionali all’attività principale che il legislatore ha voluto incentivare, in quanto rappresentano una valorizzazione dei beni agricoli coltivati. I prodotti inoltre sono inclusi nella Tabella A, parte I, allegata al Dpr n. 633/1972 che beneficiano dell’aliquota Iva ridotta. È una delle precisazioni contenute nella risposta n. 228/E del 28 luglio 2020.

In sintesi, i dubbi, chiariti dall’Agenzia, riguardano il corretto trattamento fiscale ai fini Iva e delle imposte dirette delle seguenti attività:

  • quelle già svolte dall’istante (coltivazione di viti, ulivi e cedri finalizzati alla produzione di vino, olio e marmellate, confezioni di cesti regalo utilizzando sia beni propri sia acquistati da terzi, visita occasionale delle cantine e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti)
  • l’attività di visita delle cantine con degustazione qualora sia svolta in futuro in modo non occasionale
  • l’attività di “fattorie didattiche” che intende intraprendere.


Attività già svolte dall’istante
Oltre alla produzione e commercializzazione di vino e olio che come già precisato rientrano a pieno titolo nel regime Iva speciale, riguardo alla marmellata di cedro, parimenti prodotta e venduta dall’istante, l’Agenzia rileva che tale alimento non è incluso tra i prodotti elencati nella citata Tabella A, Parte I, allegata al Dpr n. 633/1972, pertanto l’attività sconterà le modalità ordinarie del regime analitico con applicazione dell'Iva sui corrispettivi con aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 73), allegata al decreto Iva.

Per quanto concerne l'attività, occasionale e accessoria, di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo, utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi, il documento di prassi ricorda che, come già chiarito con la circolare n. 44/2002, nel caso in cui il prodotto sia acquistato da altre persone viene meno il legame di accessorietà e strumentalità con la coltivazione del fondo. Di conseguenza, non potrà beneficiare del regime Iva speciale ma troverà applicazione il regime dell'impresa mista (articolo 34, comma 5, Dpr n. 633/1972) e l’istante quindi dovrà applicare le “percentuali di compensazione” per i prodotti propri e il “regime analitico” citato per i prodotti acquistati da terzi.

Ai fini Irpef, l’Agenzia precisa che le attività di produzione e commercializzazione di vino, aceto, olio d'oliva e marmellata di cedro, ottenuti esclusivamente con frutti derivanti dalla coltivazione del proprio fondo, rientrano nell’articolo 32, comma 2, lettera c) del Tuir e devono essere tassate su base catastale.
Per la conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli per i cesti regalo è rilevante la connessione con l’attività agricola che fa rientrare le somme nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir). In assenza di tale elemento le attività in questione producono reddito d’impresa da determinarsi analiticamente e sono, quindi, esclusi anche dall’applicazione del regime forfettario di cui all'articolo 56-bis del Tuir. Tuttavia, nel caso in cui la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi è solo occasionale, come indicato dall’istante, si genera un “reddito diverso” (articolo 67 comma 1, lettera i) del Tuir), calcolato dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Infatti, considerati chiarimenti contenuti nella circolare n. 44/2004, l'attività di vendita di prodotti acquistati da terzi non esercitata congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione non può inquadrarsi come attività agricola connessa a quella principale, ma come un'attività per la quale manca ogni connessione con l'attività agricola principale.

Ai fini Irap, essendo la predetta attività non esercitata congiuntamente ad alcun processo di manipolazione o trasformazione ed effettuata in maniera occasionale, manca il presupposto oggettivo del tributo, ossia l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata (articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 446/1997).

Con riferimento, inoltre, all'attività di visita occasionale delle cantine e dell'azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti l’Agenzia ritiene che si applichino le misure fiscali proprie dell’attività agrituristica (articolo 5 della legge n. 413/1991).

Fra le precisazioni fornite dall’Agenzia sulle attività da intraprendere (visita cantine con degustazione non occasionale e fattorie didattiche) si ricorda la necessità di separare le attività (articolo 36, comma 3, Dpr n. 633/1972).
Con riferimento alle “fattorie didattiche”, inoltre, essendo l’istante inserita nell’elenco regionale degli organismi che svolgono prestazioni di natura educativa riconosciuta da programmi statali o regionali, l’Agenzia ritiene che tali attività siano esenti dall’Iva, ai sensi dell’articolo 10, n. 20), Dpr n. 633/1972. Ne consegue, in tale ipotesi, l’applicabilità del meccanismo del pro-rata (articolo 19-bis del Dpr n. 633/1972).

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessioni-vino-aceto-e-olio-ammesse-al-regime-iva-speciale