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Normativa e prassi

Cfc: chiarimenti e nuovi criteri
post consultazione pubblica

Dopo i contributi e le osservazioni ricevute, l’Agenzia fa il punto sulla disciplina delle società controllate estere, adeguata al decreto Atad, e aggiorna le regole per il calcolo del tax rate

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Sono online sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare interpretativa n. 18/2021 contenente gli aggiornamenti definitivi sulla riforma della disciplina delle società controllate estere (Controlled foreign companies) e il provvedimento del 27 dicembre 2021, firmati oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, con i nuovi criteri per determinare in modalità semplificata il requisito dell’effettivo livello di tassazione indicato dall’articolo 167, comma 4, lettera a) del Tuir, cioè la tassazione effettiva dell’utile inferiore al 50% di quella italiana. I chiarimenti definitivi fanno seguito alle osservazioni e alle proposte di modifica ricevute in occasione della consultazione pubblica avviata lo scorso luglio.

Circolare n. 18/E
La circolare di oggi offre una trattazione sistematica delle misure sulle Cfc che tiene conto delle modifiche previste da decreto Atad sul recepimento del pacchetto di norme antielusione varato dalla Commissione europea (Dlgs n. 142/2018) e dei contributi interpretativi forniti in occasione della   consultazione pubblica.
Fra i punti analizzati dal documento di prassi, i requisiti soggettivi e oggettivi, il requisito del controllo il livello di tassazione del controllato estero, la determinazione del livello impositivo estero effettivo confrontato con quello virtuale italiano, il conseguimento della società estera di proventi passive. Chiarimenti arrivano anche sulla circostanza esimente che in linea con la direttiva consente di escludere la tassazione per trasparenza se la società controllata estera svolge un’attività economica sostanziale sostenuta da personale e mezzi, ossia da una struttura che presenti una consistenza economica adeguata all’attività svolta, superando le due circostanze esimenti originariamente previste per la disapplicazione della disciplina. La dimostrazione dell’attuale esimente prevede la disponibilità di un adeguato set documentale da produrre in sede di interpello.
Altri punti di interesse riguardano il meccanismo di determinazione del reddito del soggetto estero e le operazioni straordinarie. Allegate alla circolare le tabelle riepilogative sulle modifiche alla disciplina delle Cfc e sulle disposizioni del Dm 429/2001, oltre ad esempi di documenti utili per dimostrare l’esimente anche nei particolari casi riguardanti le holding.

Provvedimento         
Stesse tematiche nel provvedimento siglato oggi dal direttore dell’Agenzia, con i nuovi criteri per verificare, con modalità semplificate, la congruità della tassazione effettiva estera rispetto a quella virtuale domestica, come indicato dall’articolo 167 comma 4 lettera a) del Tuir. Il provvedimento quindi tiene conto delle novità introdotte nella disciplina sulle Cfc e aggiorna quanto stabilito con il precedente provvedimento del 16 settembre 2016 che si deve ritenere superato. Il primo punto del provvedimento fornisce il significato delle definizioni rilevanti in tema di Cfc, fra cui quello inerente la “disciplina”, la “controllata”, la “tassazione effettiva estera”, la “tassazione virtuale interna”, il “decreto internazionalizzazione” e il “decreto Atad”. Gli altri punti di interesse trattati nel provvedimento riguardano le imposte estere da considerare ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera, le imposte italiane da considerare ai fini della determinazione della tassazione virtuale interna, i criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna.
Viene infine confermata la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera o, in alternativa, di attivare il monitoraggio dei valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, da effettuarsi attraverso una manifestazione di volontà, non modificabile, nel modello di dichiarazione dei redditi.

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