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Normativa e prassi

Cfp per i centri storici, arriva
il modello da inviare dal 18 novembre

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate

immagine generica illustrativa

Approvato, con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello per richiedere il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 59 del decreto “Agosto”, destinato a sostenere le imprese dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo del turismo estero causato dal Covid-19. Le istanze potranno essere inviate da mercoledì 18 novembre al 14 gennaio 2021, solo tramite i servizi telematici delle Entrate. In seguito alla presa in carico della richiesta, l’Agenzia comunicherà l’accoglimento o la non spettanza del contributo in relazione ai requisiti previsti dalla norma: in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.
 
Città interessate
In particolare, la misura agevolativa è a favore degli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. I 29 centri interessati sono indicati nelle istruzioni allegate al modello. Si tratta di città che hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluoghi di provincia), in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni (per i capoluoghi di città metropolitana).

A quanto ammonta
Il sostegno economico spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019. Accesso assicurato senza confronti con l’anno precedente per chi ha iniziato la propria attività a partire dal 1° luglio 2019.
Nel dettaglio, la somma riconosciuta è determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

La disposizione prevede, comunque, un contributo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti. Il tetto massimo consentito è di 150mila euro e non è cumulabile con il l’agevolazione prevista dall’articolo 58 dello stesso Dl per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
Usufruiscono del contributo, inoltre, soltanto coloro che hanno iniziato l’attività in data antecedente al 1° luglio 2020.
Le istruzioni allegate al modello, approvate con lo stesso provvedimento, contengono la tabella riepilogativa per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, con specificati i campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali fare riferimento.
 
Nell’istanza le informazioni per identificare beneficiario e determinare il contributo
La domanda deve essere presentata compilando il modello allegato al provvedimento in esame, esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza, oltre ai dati necessari all’identificazione del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019, l’Iban del conto corrente intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
 
Percorso web
L’unica modalità consentita per la trasmissione dell’istanza è il servizio web utilizzato per la predisposizione del modello. La domanda può essere presentata dal prossimo 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021, direttamente dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In caso di errore, fino al 14 gennaio, se non è stato ancora erogato il beneficio, è possibile sostituire l’istanza sbagliata (o le istanze sbagliate) con un’altra corretta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia alla domanda precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
Il sistema risponde con due ricevute: la prima attesta la presa in carico o lo scarto dell’istanza a seguito dei controlli formali, la seconda, verificata l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, comunica l’accoglimento o meno della richiesta, con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze. L’interessato può visionare le ricevute accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).
In più, l’Agenzia trasmette al richiedente, mediante messaggio Pec, una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata, mettendo a disposizione del richiedente tale informazione nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
 
Sul conto corrente senza ulteriori adempimenti
La fase preparatoria finisci qui: l’Agenzia delle entrate, accettata la domanda, eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al beneficiario riportato nell’istanza. 
Al riguardo, precisa il provvedimento, l’Agenzia verifica che il conto sul quale destinare i soldi sia effettivamente intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente. Il controllo è effettuato attraverso un servizio realizzato, su specifico accordo con l’amministrazione finanziaria, da PagoPa Spa.
Se, una volta effettuati i controlli, il Fisco riscontra un’indebita (parziale o totale) fruizione del contributo, l’amministrazione finanziaria recupera la somma maggiorata di sanzioni e interessi. L’operatore può in ogni caso regolarizzare spontaneamente la violazione restituendo contributo, interessi e sanzioni ridotte mediante l’applicazione del ravvedimento operoso.
La somma deve essere restituita tramite la presentazione del modello F24 senza possibilità di compensazione. Con successiva risoluzione saranno istituti i codici tributi per effettuare i relativi versamenti.

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