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Normativa e prassi

Cfp “Sostegni”: incassi dei distributori
al netto del prezzo pagato al fornitore

In linea con la ratio della norma, l’Agenzia delle entrate lo ha già ribadito in diversi documenti di prassi ancora validi grazie ai rinvii agli stessi di provvedimenti successivi

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L'ammontare dei ricavi o compensi dei distributori di carburante, da confrontare con il limite previsto per accedere al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore, secondo le modalità descritte all'articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973.

In sostanza, osserva l’Agenzia delle entrate, in due identiche risposte (n. 440 e n. 441 del 24 giugno 2021) a due quesiti dello stesso tenore, le indicazioni contenute nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, in occasione del Cfp “Rilancio”, continuano a essere valide.
Al riguardo, ricorda che, con la stessa, ha precisato che “per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio videomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sintesi, …., al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa volta a determinare l'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19, l'ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore”.

Successivamente, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, poi, ha ulteriormente precisato che “il rinvio nella Circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi o compensi per l'accesso al contributo”.

La conclusione è supportata anche dalla circolare n. 5/E del 14 maggio scorso, secondo la quale “ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, in coerenza con la ratio del «CFP COVID-19 decreto sostegni» restano immutate le esigenze di semplificazione già menzionate nella circolare n. 15/E de l2020”.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni”, inoltre, si legge che: “Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni: ... - per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA”.

Insomma, la prassi è tutta concorde nel sostenere la tesi secondo cui, anche ai fini del calcolo delle soglie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto “Sostegni”, i rivenditori di carburante devono fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Quindi, ai fini del calcolo dell'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel 2019 e nel 2020, occorre considerare la nozione di fatturato descritta nei predetti documenti di prassi che, in relazione ai soggetti che operano nel comparto dei distributori di carburante, include il dato del prezzo corrisposto al fornitore.

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