Un codice tributo per l'energia consumata in Friuli Venezia Giulia
Il contribuente deve versare per intero l'accisa dovuta, alla ripartizione provvederà la struttura di gestione
Il successivo Dlgs 137/2007, stabiliva che la quota di gettito da attribuire alla Regione, come disciplinato dall'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963, doveva essere versato direttamente all'Ente territoriale dalla struttura di gestione preposta.
Lo stesso provvedimento rimandava all'emanazione di un decreto attuativo del ministero dell'Economia e delle Finanze il criterio di individuazione dell'importo spettante ai due beneficiari del tributo.
Considerate queste premesse, la risoluzione precisa che il contribuente, da parte sua, deve versare per intero l'accisa dovuta, sarà poi la struttura di gestione a provvedere alla ripartizione e a versare all'Erario e alla Regione autonoma le relative somme.
Il codice tributo 2836, denominato "Accisa sull'energia elettrica consumata nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", deve essere utilizzato esclusivamente, nella compilazione del modello "F24-Accise", per le somme della colonna "importi a debito versati", nella sezione "Accise/Monopoli".
La risoluzione ricorda, inoltre, che nel campo "ente" bisognerà indicare la lettera "D", nel campo "provincia" la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo del prodotto energetico e, infine, per "codice identificativo", si intende il codice ditta.
Si fa presente, infine, che il formato elettronico del modello "F24-Accise" è reperibile sul sito dell'agenzia delle Entrate e che il codice tributo sarà operativo a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.