I codici sono “vecchi”,
ma cambia il loro utilizzo
Si tratta di quelli già istituiti con la risoluzione 3/2016, da adoperare per il versamento degli importi richiesti in caso di crediti Iva indebitamente utilizzati in compensazione
Si tratta dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 12 gennaio 2016 per il versamento tramite F24 delle somme richieste dall’Agenzia delle entrate tramite appositi atti di recupero emessi, ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 311/2004, in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva in violazione delle disposizioni dettate dall’articolo 10 del Dl 78/2009.
Il decreto legge 50/2017, modificando il successivo comma 422, ha stabilito che per il pagamento delle somme richieste con gli atti di recupero non ci si possa avvalere della compensazione.
Di conseguenza, i predetti codici tributo potranno essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), indicando nella sezione “Contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento; nella sezione “Erario ed altro” nel campo “tipo” la lettera “R”, nessun valore nel campo “elementi identificativi” e nel campo “codice” il codice tributo.
Nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” andranno inseriti i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente.