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Normativa e prassi

Colonnina di ricarica nel posto auto,
Ok al Superbonus per il condomino

Il dispositivo in ferro con lucchetto che limita l’ingresso al box è sufficiente a soddisfare il requisito di “non accessibilità al pubblico” richiesto dalla norma

immagine generica illustrativa

Un’infrastruttura di ricarica di auto elettriche installata nel posto auto del condomino istante situato al piano terra dell’edificio condominiale, si può considerare “punto di ricarica non accessibile al pubblico”' e di conseguenza potrà fruire del Superbonus in qualità di intervento trainato. Il requisito dell’utilizzo privato del bene, richiesto dalla norma, a parere dell’Agenzia è soddisfatto dalla circostanza che la colonnina sarà collocata in uno stabile privato riservato esclusivamente ai residenti e inoltre sarà dotata di apposita barriera anti parcheggio che ne limita l’accesso. È la sintesi della risposta n. 585/2022 dell’Agenzia delle Entrate, del 9 dicembre 2022.
L’istante, proprietario di un appartamento di un condominio oggetto di interventi di miglioramento energetico, fa sapere che intende effettuare, come intervento ''trainato'', l'istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel suo posto auto sito al piano terreno dell'edificio, che costituisce pertinenza dell'abitazione Con documentazione integrativa, l'istante precisa che il posto auto all’interno dell’edificio è delimitato da due colonne e da un muro nella parte posteriore, mentre nella parte anteriore è prevista una barriera di parcheggio in ferro con incasso a terra e lucchetto di chiusura. Chiede quindi se l’intervento soddisfa il requisito di non accessibilità al pubblico, richiesto per la fruizione del Superbonus.
In tema di Superbonus a favore degli interventi ''trainati'', l’Agenzia ricorda che l’agevolazione per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter Dl n. 63/2013) è condizionata dal fatto che l’intervento sia eseguito in un luogo non accessibile al pubblico (articolo 119, comma 8 del Decreto Rilancio).
Per “non accessibilità al pubblico” (Dlgs n. 257/2016, lettera h) dell'articolo 2, comma 1) si intende:
1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
3) un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico”.
L’Agenzia ricorda fra l’altro che gli interventi trainati devono essere eseguiti insieme a quelli trainanti, requisito che sussiste se le spese degli interventi trainati sono effettuate nell'intervallo di tempo individuato tra l’inizio e la fine dei lavori di quelli trainanti (vedi anche circolare n. 24/2020).
Alla luce della normativa e della prassi richiamate, l’Agenzia ritiene che nel caso in esame il dispositivo che limita l’accesso al posto di proprietà dell’istante è sufficiente a escludere un uso pubblico della colonna di ricarica elettrica, non essendo necessario un ostacolo all’ingresso dell’intero edificio residenziale in cui si trova il posto auto. Di conseguenza il requisito richiesto dalla norma è rispettato e il condomino istante potrà fruire del Superbonus per le spese di installazione della colonnina green.
 
 

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