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Normativa e prassi

Com’è cambiato il “monofase”
per libri, giornali, e cataloghi

Presenti da quest’anno, nella normativa che disciplina l'Iva relativa al settore dell’editoria, modifiche sostanziali. L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul nuovo e sul vecchio

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Dall’1 gennaio 2014 sono cambiate le regole che disciplinano il regime Iva semplificato, riservato al commercio dei prodotti editoriali, chiamato più semplicemente “monofase”.
Il sistema prevede un solo contribuente ai fini del pagamento del tributo: l’editore ovvero il soggetto che si assume il rischio della realizzazione dell’opera e sfrutta economicamente la sua commercializzazione. Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’imposta, a seconda dei casi, il calcolo può essere effettuato sulle copie effettivamente vendute o in base a una forfetizzazione in diminuzione della “resa” ossia dei giornali o volumi restituiti perché non smerciati e rimasti in edicola o in libreria.
Con il “monofase”, naturalmente, non c’è rivalsa né detrazione. Tuttavia, resta detraibile l’imposta sugli acquisti di beni e servizi relativi alla commercializzazione dei prodotti editoriali, anche se tali operazioni non sono soggette a Iva.
 
Per dare qualche informazione sull’evoluzione della disciplina, ricordiamo che il regime speciale previsto per questo particolare settore è affidato all’articolo 74, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972, modificato, di recente, dall’articolo 19, comma 1, lettera a), Dl 63/2013.
Il punto di partenza, però, trattandosi di Iva, sono le direttive europee a cui i Paesi membri devono uniformarsi e, in particolare, in questo caso, gli articoli 394 e 395 della direttiva del Consiglio 2006/112/Ce relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (“direttiva Iva”).
 
Con la circolare 23/E del 24 luglio, l’Amministrazione finanziaria spiega come è cambiato l’articolo 74 e torna anche sui punti principali delle disposizioni in materia (Dm 9 aprile 1993).
Il documento di prassi coglie, quindi, l’occasione, per definire in modo dettagliato gli ambiti soggettivi e oggettivi del “monofase”.

I punti di partenza delle novità
Prima di entrare nello specifico, vale la pena evidenziare il raggio d’azione dei cambiamenti che hanno determinato il nuovo sistema di imposizione sul valore aggiunto per la carta stampata (e non solo, come vedremo) a partire dalle cessioni effettuate dall’1 gennaio 2014.
Le modifiche sostanziali riguardano:
  • la definizione di “supporto integrativo”
  • l’applicazione dell’aliquota Iva propria di ciascuno dei beni, diversi dai supporti integrativi, ceduti unitamente ai prodotti editoriali, con prezzo indistinto e in unica confezione
  • l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari se il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto insieme al prodotto editoriale supera il 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione
  • l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi.
Un rapido sguardo sugli ambiti soggettivi e oggettivi
L’unico soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta, come abbiamo già visto, è l’editore o chi prende l’iniziativa di dar vita alla pubblicazione e di commercializzarla.
Se il prodotto proviene (o è trasmesso anche per via telematica) da un altro Paese Ue o dall’estero, il soggetto passivo tenuto ad applicare il regime speciale è il cessionario o l’importatore che opera in Italia.

Trasferendoci all’ambito oggettivo, per semplificare, si può dire che, a determinate condizioni, il sistema monofase può essere applicato al commercio di:
  • giornali quotidiani, esclusi i notiziari quotidiani e i dispacci delle agenzie di stampa
  • periodici
  • giornali e periodici pornografici vietati ai minori di 16
  • cataloghi
  • libri, compresi quelli d’arte, le ristampe dei libri di antiquariato, eccetera
  • supporti integrativi (secondo la nuova definizione)
  • prodotti editoriali su menzionati, venduti, con prezzo indistinto e in unica confezione, insieme a beni diversi dai supporti integrativi, a patto che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, insieme alla pubblicazione non sia superiore al 50% dell’intera confezione.
Il nuovo concetto di “supporto integrativo
A proposito di pubblicazioni con le carte in regola per il monofase, va segnalata un’importante novità dall’1 gennaio a proposito dei “supporti integrativi”, cioè dei cd o altri dispositivi sonori o visivi, digitali oppure no, ceduti con prezzo indistinto, ma anche gratuitamente, abbinati al prodotto editoriale e non commerciabili separatamente.
Il novellato articolo 74 rivede la definizione di questo tipo di bene e restringe gli ambiti applicativi del regime speciale ai supporti che “completano” esclusivamente i manuali (dizionari compresi) delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e ai libri per i disabili visivi. Fuori, quindi, cd e cassette allegati a quotidiani e periodici.

Regime speciale
Il documento di prassi ricorda che, a seguito dell’evoluzione della normativa europea (direttiva Consiglio Ue 2009/47/Ce) beneficiano dell’aliquota ridotta del 4% le forniture di libri su “qualsiasi supporto fisico”, che riproduca essenzialmente le medesime informazioni contenute nei libri stampati. Promosse, quindi, all’imposta super light, le pubblicazioni non solo cartacee, ma anche su cd e simili (risoluzione 223/2009).
I tecnici delle Entrate, per analogia con tale interpretazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione, chiariscono che il regime speciale è applicabile anche ai libri registrati su cd, cd-rom o qualsiasi supporto fisico analogo, che essenzialmente riproduca - in formato video o audio - le stesse informazioni contenute nei libri stampati
Esclusi, quindi, i cd musicali senza alcun collegamento a un libro stampato e l’editoria on line, da intendere, quest’ultima, come una prestazione di servizi.

La platea degli esclusi
Il regime monofase, secondo la circolare, non si “addice” a:
  • le cessioni di prodotti editoriali, abbinati a beni diversi dai supporti integrativi, quando il costo del bene ceduto insieme alla pubblicazione supera il 50% del prezzo dell’intera confezione
  • le cessioni intra-Ue e le esportazioni di prodotti editoriali
  • le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali
  • le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali (ad esempio, la distribuzione gratuita di giornali in virtù di contratti di pubblicità stipulati fra editore e inserzionisti pubblicitari)
  • i prodotti editoriali elettronici.
Aliquota ridottissima ad ampio raggio
Per sostenere il settore, l’aliquota ridotta del 4% prevista per cessioni e importazioni di prodotti editoriali, è estesa, a prescindere dai requisiti per l’applicazione del regime monofase, anche ad attività di contorno, come le prestazioni di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa (n. 35 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972) e i contratti d’opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale (n. 18 della tabella A).
A differenza di quanto avviene per i libri, resta invece ordinaria l’aliquota Iva per quotidiani, periodici e cataloghi registrati su cd, cd-rom o altro supporto analogo.

A forfait o sul venduto
Tra le novità, spicca la riorganizzazione della tassazione dei beni ceduti con le pubblicazioni, che condiziona l’applicazione dei due meccanismi del monofase adottabili per la determinazione dell’imposta.
La platea dei prodotti con il calcolo del tributo basato sul “venduto” si amplia, infatti, sia a seguito delle limitazioni che la nuova disciplina fa a proposito dei “supporti integrativi” sia a causa dell’applicazione dell’aliquota propria del prodotto ceduto unitamente al giornale, a prescindere dal suo costo: è stata in pratica superata la distinzione tra beni il cui costo è inferiore al 50% dell’intera confezione e beni che oltrepassano tale limite.
Per semplificare, in seguito all’abrogazione dell’ultimo periodo dell’articolo 74, primo comma, lettera c), del Dpr 633/1972, niente determinazione forfetaria e no all’aliquota del 4%, per la commercializzazione di prodotti editoriali ceduti congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, a essi funzionalmente connessi. La regola non vale per le cessioni di prodotti con allegati aventi le caratteristiche di una pubblicazione a stampa; il fascicolo, in questo caso, viene considerato un unico prodotto editoriale.

Ricapitolando, l’Iva è dovuta in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale di forfetizzazione della resa in caso di cessioni:
  • libri (70% di resa)
  • quotidiani e periodici diversi dai pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (80% di resa)
  • libri (dall’1 gennaio 2014) per le scuole di ogni ordine e grado e testi universitari ceduti unitamente a supporti integrativi (70% di resa).
I prodotti restituiti “forfettizzati” e ricommercializzati non sono imponibili, a meno che non vengano riproposti con veste editoriale diversa.

L’editore è invece tenuto a corrispondere l’imposta in base al venduto per le cessioni di:
  • giornali e periodici pornografici
  • cataloghi
  • prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione per avvalersi del regime di favore previsto dalla legge 398/1991, determinando in modo forfettario la detrazione dell’Iva
  • giornali quotidiani, periodici (anche pornografici) e libri venduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, ai quali, dall’1 gennaio 2014, lo ricordiamo, si applica l’aliquota propria di ciascuno dei beni venduti.
È l’allegato che fa l’aliquota
Con le modifiche apportate all’articolo 74, è stata unificata la regola per la determinazione dell’aliquota Iva da applicare in caso di cessione di quotidiani, periodici e libri insieme a beni diversi dai supporti integrativi.
Il costo dell’allegato non rileva più (prima si faceva differenza a seconda se il bene era di costo superiore o inferiore al 50% del prezzo complessivo della confezione) e, in ogni caso, l’aliquota è quella di ciascuno dei beni ceduti.
Per calcolare l’Iva sui prodotti abbinati, diversi dai supporti integrativi, a fronte di un prezzo di vendita unico, occorre quantificare distintamente il costo di produzione o acquisto del singolo bene ceduto con il fascicolo, così come indicato dalla circolare 328/1997, in modo da poter rapportare tale dato al prezzo complessivo.
L’imponibile è la differenza tra il prezzo della confezione e il costo del bene.
Ricordiamo che, se il costo supera il 50% del prezzo dell’intera confezione, si applicabile l’Iva nei modi ordinari.

Il supporto integrativo non è on line né scaricabile da internet
La circolare spiega nel dettaglio come, a seguito delle modifiche, dal 2014, devono essere tassati i supporti integrativi.
In base alla nuova definizione, il supporto integrativo può essere abbinato soltanto a determinate categorie di libri (scolastici, universitari - compresi i dizionari - e per disabili visivi) e non più a giornali e periodici.
D’altro canto, al passo con i tempi, la categoria ha allargato gli orizzonti e, attualmente accoglie tutti “i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.
Questo tipo di dispositivi segue le sorti del testo: per loro, perciò, regime speciale con forfettizzazione della resa e aliquota al 4 per cento.

A questo punto, però, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno chiedere al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, quali sono i criteri da adottare per individuare i libri scolastici.
In base alla risposta del Miur, l’Agenzia conclude che il monofase, con forfettizzazione della resa e aliquota ridotta, è applicabile, per quanto riguarda i libri adottati da scuole di ogni ordine e grado (e loro supporti integrativi):
  • ai testi cartacei o su qualsiasi altro supporto fisico
  • ai testi in forma mista, composti da una parte cartacea e da una parte di contenuti digitali integrativi.
Rimangono fuori i manuali esclusivamente digitali e le loro integrazioni informatiche.

Se però il supporto che completa l’opera è fruibile soltanto on line o scaricabile da internet, la fornitura del prodotto è considerata una prestazione di servizi e, qualora preveda il pagamento di un corrispettivo, è tassata con aliquota ordinaria.

Regime ordinario per le operazioni intra-Ue
Per le transazioni interne alla Comunità europea, sono confermate le regole e i requisiti stabiliti dagli articoli 37 e seguenti del Dl 331/1993. Di conseguenza, nei rapporti tra operatori economici, l’imposta è applicata nello Stato membro di destinazione dei beni in base alle aliquote e alle condizioni lì vigenti ed è dovuta da chi riceve la merce.

In caso di cessione, l’editore deve assolvere gli adempimenti e rispettare la tempistica previsti per le operazioni realizzate in ambito Ue, riportando sulle fatture l’annotazione “operazione non imponibile” e annotando, distintamente per ciascuna testata, titolo o numero e per ciascun giorno, il numero delle copie cedute senza applicazione dell’imposta (articoli 41 e 58 del Dl 331/1993).

Per quanto riguarda gli acquisti da Paesi comunitari, occorre distinguere i prodotti editoriali destinati alla successiva commercializzazione da quelli che, superato il confine, hanno raggiunto la loro meta finale.
Nel caso in cui libri e riviste terminano il loro viaggio con la consegna al cessionario italiano, l’Iva è dovuta da quest’ultimo sulla base del prezzo di vendita al pubblico nello Stato e non è detraibile.
Se invece la merce subisce altre transazioni, occorre considerare se l’acquirente adotta il criterio di calcolo dell’imposta sul venduto o applica la forfetizzazione della resa.
L’Iva è comunque assolta con il metodo dell’inversione contabile (articoli 46 e 47 del Dl 331/1993) e non è detraibile, per cui non occorre l’annotazione nel registro degli acquisti; per le successive vendite in Italia, non è richiesta l’emissione della fattura.

La circolare affronta anche il problema delle “vendite a distanza” effettuate da editori comunitari nei confronti di consumatori finali italiani. In questi casi, non si tratta di acquisti intra-Ue e l’imposta si applica in Italia, sempre che venga superata la soglia annua di 35mila euro ovvero in caso di opzione da parte del cedente comunitario. Questo, prima di vendere a privati consumatori, deve identificarsi ai fini Iva in Italia, tramite nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta. Per tali cessioni, si applica il regime monofase.

Esportazioni e importazioni extra-Ue
La disciplina esclude le cessioni di prodotti editoriali italiani venduti all’estero dal regime speciale, facendole automaticamente sottostare al normale iter dettato dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972. Di conseguenza, le fatture degli esportatori del settore con marchio made in Italy devono essere provviste dell’annotazione “operazione non imponibile”.

Per quanto riguarda le importazioni extra-Ue, il soggetto passivo va individuato nell’importatore, che poi commercializzerà le pubblicazioni nel territorio dello Stato, o nel distributore italiano di giornali e altri prodotti, ricevuti anche per via telematica.
Se un operatore non residente incarica della stampa della pubblicazione un soggetto residente, per la successiva commercializzazione, soggetto passivo è:
  • il rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero
  • l’operatore estero, se identificato ai fini Iva
  • il rappresentante nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, Dpr 633/1972.
Le importazioni dei prodotti editoriali sono tra le operazioni che hanno risentito delle modifiche entrate in vigore dall’1 gennaio 2014.
In base alla vecchia disposizione e a quanto chiarito dalla circolare 328/1997, in coerenza con l’articolo 5 del Dm 9 aprile 1993, l’importatore italiano, ai fini Iva, era considerato, al tempo stesso, acquirente e primo cedente nazionale nel caso provvedesse alla successiva commercializzazione e distribuzione delle pubblicazioni, rivestendo un ruolo equiparato a quello dell’editore.
Secondo la vecchia lettura dell’articolo 74 del Dpr 633/2014, l’imposta era assolta in dogana sulla base del prezzo al pubblico e delle copie importate, con valore diminuito a titolo di forfettizzazione della resa.
A seguito delle modifiche normative, anche alle pubblicazioni provenienti dall’estero, vendute insieme a beni diversi ai supporti integrativi, non è più possibile applicare il sistema della resa forfetaria. Pertanto, gli importatori devono assolvere l’Iva in dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico sulla totalità dei prodotti importati; tale imposta non è detraibile.

Prodotti elettronici
Il commercio elettronico comprende tutte le vendite avvenute integralmente per via telematica, anche quelle, quindi, riguardanti il settore dell’editoria (risoluzione 186/2003), operazioni qualificabili come prestazioni di servizi effettuate esclusivamente in Rete.
Va da sé, quindi, che i libri e le altre pubblicazioni commercializzate in formato digitale (per esempio, i cd e-book) non appartengano alla platea del “monofase”.
In tale ambito, l’Agenzia chiarisce che la cessione di una chiave di accesso fornita con l’acquisto del prodotto editoriale cartaceo per usufruire, on line, di aggiornamenti o per avere la copia digitale del testo, non va considerata fiscalmente autonoma se il servizio è gratuito, diventa invece “commercio elettronico” (ossia una prestazione di servizio per via elettronica, da assoggettare a Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria) nel caso in cui il consumatore debba pagare un corrispettivo a parte.
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