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Normativa e prassi

Il Comitato antielusivo non c’è più. Il silenzio-assenso sopravvive

I chiarimenti sulla “nuova” procedura di interpello, da incardinare soltanto presso l’agenzia delle Entrate

Ripristinato il silenzio-assenso sugli interpelli antielusivi. Potrebbe sintetizzarsi così una delle novità introdotte dal decreto “anticrisi” (Dl 185/2008) e oggetto d’intervento interpretativo da parte dell’agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 24 febbraio.
 
Le modifiche alla procedura di interpello antielusivo si sono rese necessarie a seguito della soppressione del Comitato antielusivo, per effetto dell’articolo 29, commi 3 e 4, del decreto “Visco-Bersani” (Dl 223/2006), e del conseguente “vuoto normativo” in riferimento all’efficacia dell’interpello per il contribuente.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, Dl 185/2008, aggiunge al comma 9 dell’articolo 21 della legge 413/1991 un nuovo periodo, ai sensi del quale “la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso”.
 
La successiva lettera b) sopprime il comma 10 del citato articolo 21, disposizione che riguardava la produzione degli effetti giuridici dell’interpello antielusivo a seguito di intervento del Comitato antielusivo.
 
Si introduce, in tal modo, una procedura molto simile a quella vigente allorché operava il menzionato Comitato antielusivo, fermo restando che l’intera procedura è incardinata esclusivamente presso l’agenzia delle Entrate.
 
A questo specifico proposito, la circolare – richiamando il Dm di attuazione 195/1997 e le relative circolari esplicative, n. 135 del 1998 e n. 99 del 2000 – si sofferma nel dettaglio sullo svolgimento dell’intera procedura.
 
L’interpello antielusivo consente al contribuente di acquisire il parere dell’agenzia delle Entrate:
  • in relazione all’applicazione a casi concreti degli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del Dpr 600/1973
  • in ordine alla qualificazione di determinate spese tra quelle di pubblicità e propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza
  • in ordine alla natura e al trattamento tributario delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 10, del Tuir, intercorse tra imprese residenti in Italia e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o Territori non appartenenti all’Unione europea aventi un regime fiscale privilegiato.
Il contribuente deve rivolgere istanza di interpello antielusivo alla direzione centrale Normativa e Contenzioso, per il tramite della direzione regionale competente in relazione al suo domicilio fiscale, esponendo dettagliatamente il caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata e allegando copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie indicata.
 
La direzione regionale, compiuta l’istruttoria di propria competenza, trasmetterà alla direzione centrale Normativa e Contenzioso la richiesta di parere non oltre i 15 giorni successivi alla sua ricezione.
A sua volta, la direzione centrale – ed è qui che prendono corpo le novità della procedura – dovrà comunicare al contribuente il proprio parere entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza.
 
Qualora il parere non sia reso nel termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza alla direzione regionale competente, il contribuente interessato all’ottenimento del parere ha l’onere di presentare un’apposita diffida ad adempiere alla direzione centrale Normativa e Contenzioso, la quale, se non risponde decorsi 60 giorni dalla ricezione della diffida, farà scattare il cosiddetto “silenzio-assenso” sulla soluzione prospettata nell’istanza dal contribuente.
 
Con la circolare n. 5/2009, l’Agenzia ha ritenuto opportuno intervenire per chiarire anche le modalità di presentazione della diffida che, come precisato nella relazione illustrativa all’articolo 16 del decreto legge 185/2008, deve essere presentata alla “competente struttura centrale dell’Agenzia delle entrate” ovvero alla direzione centrale Normativa e Contenzioso mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in analogia alle modalità previste per la presentazione dell’interpello, per la comunicazione della risposta e per la presentazione della diffida al soppresso Comitato consultivo.
La diffida potrà essere formulata dal contribuente in relazione alle istanze presentate a decorrere dal 29 novembre 2008 nonché alle istanze presentate prima del 29 novembre per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di 60 giorni.
Ne deriva che le diffide pervenute in relazione a istanze presentate prima del 30 settembre 2008 non producono effetti.
 
Quanto finora descritto può essere sintetizzato nel seguente flow-chart:

diagramma di flusso
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