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Normativa e prassi

Committenti e appaltatori,
via i dubbi sulle responsabilità

La norma pone a carico dell’impresa l’onere del versamento delle ritenute operate con distinte deleghe per committente e, specularmente, obbliga quest'ultimo alla verifica del pagamento

appalti e subappalti

Arrivano dall’Agenzia, con la risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, i chiarimenti sul meccanismo definito dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019, nel testo introdotto in sede di conversione in legge, che ha inserito nel Dlgs n. 241/1997 l’articolo 17-bis, Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 (vedi articolo “Collegato fiscale - 2: responsabilità divise tra committente e appaltatore”).

Esaminiamo da vicino le disposizioni normative e le relative responsabilità.
Il comma 1 dell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997 introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento di tali ritenute deve essere effettuato dall’impresa, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Il successivo comma 2 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice ha l’onere di rilasciare le deleghe di pagamento entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, per consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, e di trasmettere allo stesso anche “un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.

La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata, precisa l’Agenzia, va effettuata sulla base di parametri oggettivi, ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.

Infine, in base al comma 2 dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento, ritiene l’Agenzia, alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 - e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 -, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati antecedentemente il 1° gennaio 2020.

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