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Normativa e prassi

Compensazioni crediti Iva con visto: le istruzioni per gli intermediari

Chi non ha l'autorizzazione deve inviare apposita comunicazione alla competente direzione regionale

Pronto il vademecum per i professionisti interessati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei contribuenti che intendono utilizzare in compensazione  crediti Iva per importi superiori  ai 15mila euro annui.

Con la circolare n. 57/E del 23 dicembre, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono gli adempimenti e le procedure da seguire per il rilascio del visto di conformità a  partire dal 1° gennaio 2010.

I soggetti legittimati al rilascio del visto sono - oltre ai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf  imprese -  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, e gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

In particolare, gli intermediari che non hanno l'autorizzazione a rilasciare il visto di conformità per i modello Unico e 730, devono inviare un'apposita comunicazione alla direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, indicando:
  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
  • il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale
  • la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

A tale comunicazione devono essere allegati:

  • la copia conforme della polizza assicurativa di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999
  • la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza
  • la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti, elencati dall'articolo 8, comma 1, del decreto 164/1999.


Nel dettaglio, il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e, comunque, non può essere inferiore a 1.032.913,80 euro.
La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente e deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Il professionista deve essere inoltre in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciata dall' Agenzia delle Entrate.

Nessun adempimento è previsto per i professionisti già autorizzati ad apporre  il visto di conformità per Unico e 730, che potranno rilasciarlo automaticamente anche per le compensazioni Iva.

Una volta ricevuta la domanda e verificata la sussistenza di tutti i requisiti, le direzioni regionali procederanno all'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità a partire dalla data di presentazione della comunicazione.

In alternativa al visto di conformità, per poter utilizzare in compensazione i crediti Iva per importi superiori a 15mila euro, la dichiarazione deve essere sottoscritta  dai soggetti che redigono la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile ci cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Sul fronte dei controlli documentali, se il credito d'imposta da usare in compensazione è pari o superiore al volume d'affari, i professionisti sono tenuti a verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Si precisa che, ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione (il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata).

Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione sopra esposta la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini dell'Iva con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'Iva riferita al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

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