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Normativa e prassi

Comunicazioni Anagrafe tributaria: specifiche tecniche nuove per tanti

Tra gli interessati, enti previdenziali, assicurazioni, banche, uffici del Demanio marittimo e Registro aeronautico

Cambiano le specifiche tecniche riguardanti le comunicazioni di dati effettuate da diverse categorie all’Anagrafe tributaria, a partire da quelle relative al 2010.
Il flusso di trasmissione dei dati è stato aggiornato e razionalizzato, anche per consentire la raccolta di informazioni sul contributo al Servizio sanitario nazionale come quota deducibile di premio pagato per assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 novembre introduce alcune novità nel flusso di trasmissione telematica.
 
La prima riguarda l’obbligo della comunicazione negativa, anche in assenza di dati da trasmettere per l’anno.
È, inoltre, consentito l’annullamento, entro il termine di trenta giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica, dei dati inviati e la conseguente possibilità di trasmettere un file in sostituzione per lo stesso periodo di riferimento dopo che sia trascorso il termine utile per l’annullamento.
 
Il documento prende in considerazione, in particolare, il sistema di trasmissione dati effettuati da uffici del Demanio marittimo, uffici del Registro aereonautico, banche, società di assicurazione ed enti previdenziali.
 
Per tutti questi soggetti il termine di trasmissione delle comunicazioni è stabilito al 30 aprile di ogni anno.
 
Chi e cosa “comunicare”
Le comunicazioni interessate dalle modifiche disposte dal provvedimento sono quelle relative a:
  • le notizie e i dati riguardanti iscrizioni, trascrizioni di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà di navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di esse, effettuate da uffici marittimi o dalle sezioni nautiche degli uffici della motorizzazione civile, o le dichiarazioni di armatore soggette a iscrizione nei registri tenuti dai medesimi uffici
  • i dati riguardanti iscrizioni, trascrizioni di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà di aeromobili, o quote di essi, effettuate dal Registro aeronautico nazionale o le dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente
  • i dati delle persone fisiche che hanno versato interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali vanno comunicati da parte delle banche o istituti di credito, dalle società assicuratrici e dagli istituti di previdenza
  • i dati di coloro che hanno stipulato contratti di assicurazione, esclusi quelli riguardanti la responsabilità civile e l’assistenza e garanzie accessorie, comunicati da aziende, istituti, enti e società.
Come “comunicare”
Tutti coloro che hanno l’obbligo della comunicazione dei dati devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate - Entratel o Fisconline - a seconda del tipo di abilitazione in loro possesso, utilizzando i prodotti software di controllo disponibili gratuitamente sul sito. La trasmissione dei dati può essere eseguita direttamente dall’interessato o tramite gli intermediari autorizzati.
 
Se la comunicazione non va
Nel caso in cui la trasmissione dei dati non sia attuata correttamente, il file contenente i dati viene scartato dal sistema. Questi possono essere i motivi che ne determinano lo scarto.
  1. il codice di autenticazione al servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio internet, non viene riconosciuto
  2. viene duplicato il codice di autenticazione a Entratel o il codice di riscontro del servizio internet nel caso di invio, per errore, dello stesso file per più volte
  3. il file inviato non è elaborabile perché non è stato utilizzato il software di controllo
  4. non viene riconosciuto il soggetto tenuto alla comunicazione nel caso in cui la trasmissione dei dati sia effettuata da un intermediario
  5. il file trasmesso presenta degli errori che ne pregiudicano la corretta acquisizione.
In tutti questi casi, il sistema comunica per via telematica all’utente che ha trasmesso i dati la mancata acquisizione e questi è tenuto a ritrasmettere i dati entro i trenta giorni successivi allo scarto.
 
Se la comunicazione è corretta
Al termine della trasmissione telematica dei dati, il sistema invia una ricevuta, contenuta in un file in cui è inserito il codice di autenticazione per i servizi telematici dell’Agenzia, attestante l’avvenuta presentazione delle comunicazioni.
Sulla ricevuta è apposta la data e l’ora di ricezione, l’identificativo del file attribuito dall’utente, il numero di protocollo assegnato al file e il numero delle comunicazioni contenute nel file trasmesso. Le ricevute sono disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi al corretto invio delle comunicazioni dei dati alle Entrate e restano in linea per non meno di trenta giorni lavorativi.
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