Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Concessione di spazi per corsi:
la forma determina il Registro

Le disposizioni tributarie stabiliscono che sia per la registrazione in termine fisso, sia per quella al ricorrere del caso d’uso l’imposta è dovuta nella misura di 200 euro

imposta registro

Un contratto che contiene operazioni rilevanti ai fini Iva, redatto con scrittura privata non autenticata, deve essere registrato solo in caso d’uso. Quando invece la sua redazione avviene in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, la registrazione è soggetta all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (risposta n. 318 del 25 luglio 2019).

Quesito
Un Comando marittimo fa presente che un Consorzio ha chiesto di essere riconosciuto come “Centro di addestramento e formazione professionale del personale marittimo destinato alla Maritime Security”. A tal fine, il Consorzio ha stipulato un contratto con una società, nel quale è previsto che quest’ultima metta a disposizione locali propri, a uso didattico, opportunamente attrezzati per la realizzazione dei corsi di formazione. L’interpellante specifica che tale contratto non è stato registrato, in quanto, secondo il Consorzio, non rientrerebbe tra gli atti con i quali si concede in locazione un immobile, per i quali è obbligatoria la registrazione prevista all’articolo 5 del Tur, ma diversamente si tratterebbe di un contratto con il quale la società concedente mette a disposizione degli spazi attrezzati fornendo ulteriori servizi, al fine di agevolare l’attività formativa.
Il Comando chiede all’Agenzia se è obbligatoria la registrazione di tale contratto.

Risposta
L’Agenzia, nel formulare il suo riscontro, analizza il contratto allegato all’interpello. Dall’analisi di questo, si evince che l’accordo con la società concedente non costituisce un contratto di locazione immobiliare, ma, appunto, un diverso contratto con il quale la stessa società mette a disposizione degli spazi attrezzati fornendo ulteriori servizi, per favorire l’attività formativa.

Tanto premesso, l’amministrazione afferma che, ai fini dell’imposta di registro, se l’atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, si realizzerà l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso, ossia “quando un atto si deposita presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di una obbligazione delle amministrazioni, enti o organi o sia obbligatorio per legge o regolamento” (articolo 6 Tur).
D’altra parte, se il contratto di concessione degli spazi viene formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sarà soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso (articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).

In ogni caso, rileva l’Agenzia, sia nell’ipotesi in cui si proceda alla registrazione in termine fisso, sia in quella in cui si provveda alla registrazione al ricorrere del caso d’uso, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro. Infatti, il principio di alternatività Iva-Registro sancito dall’articolo 40, comma 1 del Tur stabilisce che “Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa”.
 

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/concessione-spazi-corsi-forma-determina-registro