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Normativa e prassi

Concordato e note variazione Iva:
non sussiste obbligo di versamento

Il debitore non risponde nei confronti dell’Erario di un debito per il quale sono stati già prodotti gli effetti estintivi determinati dalla chiusura di una procedura concorsuale

immagine di fogli con conti
La società in concordato con continuità aziendale, dopo aver ricevuto le note di variazione Iva relative ai debiti chirografari che sono stati falcidiati, è obbligata ad annotarle nei registri Iva (registro delle fatture di vendita con segno positivo o di acquisto con segno negativo), ma non anche a versare l’imposta oggetto di rettifica.
È questo, in sintesi, quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 54/2018 a seguito di un’istanza di interpello.
 
Il quesito
La richiesta di chiarimenti è stata presentata da una società ammessa alla procedura di concordato con continuità aziendale (cfr articolo 186-bis, Regio decreto 267/1942 – legge fallimentare). Il concordato prevede il pagamento integrale dei soli crediti previlegiati con conseguente “falcidia”  di quelli non privilegiati.
 
Sul presupposto che, alla chiusura della procedura concorsuale, i creditori insoddisfatti emetteranno note di variazione per recuperare l’Iva relativa alla parte di credito falcidiata, la società istante chiede all’Agenzia delle entrate chiarimenti sul trattamento da riservare all’imposta addebitata con le note di variazione.
 
In particolare, si domanda se valgano anche per il concordato con continuità aziendale i chiarimenti già offerti dall’Agenzia nella risoluzione n. 161/2001 rispetto al concordato preventivo. In tale circostanza, infatti, l’Amministrazione ha precisato che la società in concordato, dopo aver ricevuto le note di variazione Iva relative ai debiti chirografari oggetto di falcidia, è obbligata ad annotarle nei registri Iva (registro delle fatture di vendita con segno positivo o di acquisto con segno negativo), ma non anche a versare l’imposta oggetto di rettifica.
 
La risposta
L’Agenzia delle entrate, confermando i chiarimenti già resi con la risoluzione del 2001 (ribaditi nella successiva circolare n. 8/2017), condivide la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante, affermando che, essendo la nota di variazione relativa a un debito sorto prima dell’avvio della procedura concorsuale, la sua registrazione non comporta, per il debitore concordatario, l’obbligo di rispondere verso l’Erario di un debito sul quale si sono già prodotti gli effetti estintivi della procedura concorsuale.
La rettifica della detrazione, pertanto, “non viene considerata doverosa alla luce delle stesse logiche che ispirano la procedura concorsuale e della più ampia finalità di esdebitazione del debitore cui la medesima è orientata”.
Questa conclusione, sottolinea l’Agenzia, è coerente sia con quanto stabilito dalla disciplina nazionale, che qualifica le procedure concorsuali come causa del “mancato pagamento in tutto o in parte del prezzo convenuto”, cui consegue il diritto del debitore al mantenimento della detrazione dell’Iva conseguente all’operazione originaria (cfr articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972) sia con quanto previsto dal diritto europeo, che prevede una deroga all’obbligo di rettifica della detrazione in caso di variazione dell’imposta proprio nell’ipotesi di “operazioni totalmente o parzialmente non pagate” (articolo 185, paragrafo 2, direttiva 2006/112/Ce).
 
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