Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Concorre al reddito di “dipendente”
la spesa erogata dal datore di lavoro

I benefici assistenziali versati ai dipendenti, in base a specifici accordi contrattuali, relativi ai costi sostenuti per visite mediche o farmaci, non devono essere tassati separatamente

farmaci

Le somme rimborsate al lavoratore per le spese mediche sostenute in anni precedenti all’erogazione del contributo costituiscono reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, devono essere sottoposte a ritenuta d’acconto dell’Irpef, con obbligo di rivalsa. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in risposta all’interpello n. 285 del 19 luglio 2019.


Tassazione separata o corrente?
Tra i vari servizi assistenziali previsti dalla contrattazione integrativa, l’istante rimborsa ai propri dipendenti una percentuale delle spese mediche debitamente documentate e sostenute dai lavoratori in anni precedenti a quello del pagamento della sovvenzione. Il dubbio è se tali somme, ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, debbano essere sottoposte a tassazione corrente (articolo 11 del Tuir) o separata (articolo 17, comma1, lettera n.-bis e articolo 21, comma 1, del Tuir). Inoltre, l’istante ritiene che non vadano applicate le detrazioni previste dall’articolo 15 del Tuir poiché, trattandosi di spese mediche sostenute in anni precedenti, è presumibile che il beneficiario del rimborso abbia già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Rimborso da contratto=reddito di lavoro dipendente
Per chiarire il dubbio occorre partire dal comma 1 dell’articolo 51 del Tuir che fa confluire nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme corrisposte, a vario titolo anche di rimborso spese, al lavoratore in relazione al rapporto contrattuale.
L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 326/1997, ha precisato che sono riconducibili all’ipotesi prevista dal comma 1 dell’articolo 51, anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro relativi alle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% (articolo 15 del Tuir), sostenute dal dipendente.
Sintetizzati i riferimenti normativi utili a definire la corretta tassazione dei rimborsi in discussione, l’Agenzia afferma che detti contributi concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, di conseguenza, l’istante, dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto Irpef, con obbligo di rivalsa (articolo 23, Dpr n. 600/1973).
Mentre, proseguono le Entrate, nell’effettuare il conguaglio tra le imposte dovute e le ritenute operate, non potranno essere attribuite ai dipendenti le detrazioni Irpef spettanti per le spese mediche, visto che il lavoratore ha già usufruito dell’agevolazione in occasione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la spesa medica è stata sostenuta (articolo 15, comma 1, lett. c) Tuir).

Quanto alla possibile ipotesi di applicazione della tassazione separata, l’Agenzia precisa che si tratta di un istituto utilizzabile, in sede di dichiarazione dei redditi, dal contribuente, e non dal sostituto, in relazione agli oneri per i quali ha fruito della deduzione dal reddito complessivo o della detrazione dall’imposta lorda e che gli sono stati successivamente rimborsati.

Tuttavia, rispetto al caso in esame, conclude il documento di prassi, visto che sia le sovvenzioni ricevute che le spese mediche sono rimaste a carico del lavoratore, l’interessato ha diritto a fruire della detrazione delle spese mediche e, pertanto, non deve assoggettare a tassazione separata i relativi rimborsi erogati dal datore di lavoro.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/concorre-al-reddito-dipendente-spesa-erogata-dal-datore-lavoro