Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Il conferimento di ramo aziendale non genera plusvalenze tassabili

La destinataria potrà dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti senza che ciò comporti l'applicazione dell'Irpeg in capo alla conferente

catasta di legna
La società per azioni destinataria di un ramo d'azienda conferito da un ente gestore di demani collettivi potrà iscrivere in contabilità i beni acquisiti a seguito dell'operazione ai maggiori valori emersi in sede di relazione giurata ex articolo 2343 del codice civile, dando loro pieno riconoscimento fiscale. L'ente conferente iscriverà i conseguenti plusvalori nelle proprie scritture contabili, senza assoggettarli a Irpeg (risoluzione n. 60/E del 12 marzo 2003).

Il caso
La comunità interpellante si qualifica come ente gestore di demani collettivi.
Nel perseguimento del suo scopo istituzionale di valorizzazione del patrimonio collettivo costituito da terreni a destinazione silvo-pastorale, l'ente esercita anche attività agricola e commerciale consistente nella coltivazione del bosco e nell'attività di segheria e vendita del legname.
Data la qualifica di ente gestore di demani collettivi, da un punto di vista tributario, l'istante ritiene di rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del Tuir, che prevede l'esclusione dalla soggettività Irpeg di alcune categorie di soggetti tassativamente indicati, tra cui sono effettivamente compresi gli enti gestori di demani collettivi.

L'Ente intende conferire il ramo aziendale costituito dall'attività di segagione legnami in una società per azioni partecipata interamente dal medesimo.
A tal fine, richiede al presidente del tribunale competente la nomina di un esperto, secondo la procedura prevista dall'articolo 2343 del codice civile, il quale provvede a redigere una relazione giurata contenente la descrizione e la valutazione del patrimonio oggetto del conferimento.

Ora, l'ente chiede di conoscere il trattamento fiscale dei valori dei beni che compongono il ramo aziendale conferito iscrivibili dalla società conferitaria nelle proprie scritture contabili.
Più precisamente, a parere dell'istante, la società conferitaria potrebbe iscrivere i maggiori valori emersi in sede di relazione giurata dando loro un pari riconoscimento fiscale.
L'ente, peraltro, non tasserebbe i plusvalori da conferimento realizzati con l'operazione, in quanto gode della non soggettività Irpeg.

Il quadro normativo
L'articolo 88 del Tuir prevede un'esenzione soggettiva dall'Irpeg per alcune categorie di soggetti tassativamente elencati, tra cui rientrano, a decorrere dall'01/01/1998, gli enti gestori di demani collettivi.
Ne consegue che, per tutti i redditi prodotti, anche quelli derivanti da attività commerciali e agricole, l'ente gestore di demani collettivi non è soggetto a Irpeg, bensì solo a Irap e Iva.
Ciò vale, quindi, anche per le plusvalenze da conferimento realizzate in sede di operazioni straordinarie, come quella perfezionata dall'ente istante a favore di una neo costituita società per azioni.

In merito alla qualificazione degli enti gestori di demani collettivi, l'amministrazione finanziaria si è espressa con circolare n. 40/E del 17 febbraio 1999, in cui si chiarisce il concetto di "demanio collettivo", inteso a individuare beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico disciplinati da un particolare regime giuridico consistente, in linea generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo a favore di collettività che hanno, su tali beni, diritti di godimento di varia natura (pascolo, caccia, legnatico...) fino a che persistono tali vincoli.
In altri termini, il demanio collettivo è costituito da beni di uso civico, appartenenti ai comuni o alle stesse comunità di beneficiari, comunque denominate, sui quali la collettività esercita dei diritti civici perpetui di godimento di natura pubblicistica.
Nella sostanza, l'uso civico presuppone il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia riconosce, a certe condizioni, la validità della soluzione proposta dall'istante. La condizione è che sussistano, in capo all'ente medesimo, i requisiti soggettivi e oggettivi per poterlo inquadrare a pieno titolo tra gli enti di cui all'articolo 88, comma 1 del Tuir, che beneficiano dell'esenzione soggettiva dall'Irpeg.
L'Agenzia premette che l'ente, gestore di demani collettivi, non è riconducibile all'ambito applicativo del testo unico degli enti locali, in quanto la categoria non è tra quelle espressamente indicate all'articolo 2 del Tuel, che possono beneficiare della varietà di disposizioni agevolative previste dall'ordinamento e dirette a favorire le operazioni di riorganizzazione e privatizzazione degli enti locali e delle loro aziende speciali.
L'Ente, a parere dell'Agenzia, non possiede neanche i requisiti soggettivi per essere ricompreso nell'ambito applicativo della disposizione speciale di cui all'articolo 45 della legge n. 448/1998 che prevede la "neutralità" fiscale per tutte le operazioni connesse alla trasformazione di enti pubblici, espressamente individuati, in società per azioni.
In definitiva, l'operazione di conferimento perfezionata dall'ente istante deve ricondursi ai principi tributari generali del Tuir, con espresso riferimento all'articolo 88, comma 1 del Tuir che esclude gli enti gestori di demani collettivi dalla passività Irpeg.
Ne deriva la possibilità, per la società conferitaria, di iscrivere i beni ricevuti dal conferimento ai maggiori valori emersi in sede di relazione giurata ex articolo 2343 del codice civile, con pieno riconoscimento fiscale dei medesimi.

E' evidente il salto d'imposta derivante dalla mancata emersione in capo al soggetto conferente della plusvalenza tassabile e dal contestuale diritto per la conferitaria di assumere, comunque, i maggiori valori di perizia come fiscalmente riconosciuti.
I conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 9 del Tuir sono, in linea generale, sorretti dal principio di simmetria impositiva, il quale garantisce che, a fronte della possibilità per la conferitaria di riconoscere fiscalmente i maggiori valori iscritti dei beni acquisiti dal conferimento, vi sia la realizzazione della plusvalenza per la conferente.
Non è così in questa particolare fattispecie, in cui il salto d'imposta è implicitamente consentito per legge, in forza dell'esenzione soggettiva di cui godono gli enti gestori di demani collettivi ai sensi dell'articolo 88, comma1 del Tuir.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/conferimento-ramo-aziendale-non-genera-plusvalenze-tassabili