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Normativa e prassi

Conferimento seguito da scissione:
si tratta di un’operazione “abusiva”

La riorganizzazione comporta un numero superfluo di negozi giuridici non coerenti con le normali logiche di mercato, ma idonei a far conseguire un indebito vantaggio fiscale

Configura un’ipotesi di abuso del diritto il conferimento di partecipazioni di minoranza in un’unica società, che acquisisce la totalità delle partecipazioni della società conferita, seguito dalla successiva scissione della stessa società conferitaria. È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate nella risposta 30/2018, a seguito di un’istanza di interpello.
 
La questione sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione riguarda una riorganizzazione avente come unico e dichiarato fine quello di trasferire le partecipazioni in una società holding “mista”, detenute, in egual misura, da quattro soci persone fisiche non in regime d’impresa (25% cadauno), in quattro holding unipersonali, ognuna posseduta da ciascuno dei quattro fratelli.
 
Dopo aver sinteticamente passato in rassegna la disciplina prevista dal Tuir in materia di conferimenti in società (cfr articolo 9, commi 2 e 5, articolo 177, comma 2), l’Agenzia ritiene che dallo schema di riorganizzazione descritto dall’istante derivi un “indebito vantaggio fiscale” per ciascun socio della holding conferita. In particolare, tale vantaggio consiste nel risparmio d’imposta derivante dalla fruizione della neutralità fiscale “indotta” (in relazione al preliminare conferimento di partecipazioni) e dalla fruizione della neutralità fiscale derivante dalla successiva scissione parziale della società conferitaria, in luogo dell’applicazione del principio generale, che disciplina i conferimenti in società per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni minoritarie (articolo 9, Tuir). Infatti, sottolinea l’Agenzia, l’operazione in esame (conferimento di partecipazioni di minoranza in un’unica società, che acquisisce la totalità delle partecipazioni della società conferita, e la successiva scissione della stessa società conferitaria) è priva di “sostanza economica”, essendo inidonea a produrre effetti significativi diversi dall’indebito vantaggio fiscale rappresentato dalla mancata tassazione della plusvalenza da conferimento in capo a ciascuno dei soci persone fisiche della conferita.
In altri termini, la riorganizzazione “comporta un numero superfluo di operazioni societarie, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, bensì è idoneo a far conseguire un vantaggio fiscale indebito”.
 
Inoltre, evidenzia l’Amministrazione, non sono rinvenibili “valide ragioni extrafiscali non marginali”, anche di natura organizzativa o gestionale, tali da giustificare il complesso di negozi giuridici prospettati dall’istante. Quest’ultimo, infatti, sostiene che l’intera ristrutturazione societaria è finalizzata alla creazione di quattro holding unipersonali destinate a rappresentare per ciascuno dei quattro soci un “veicolo”, attraverso il quale sviluppare, senza interferenze reciproche, le rispettive propensioni imprenditoriali e gestire il ricambio generazionale limitatamente al proprio nucleo familiare.
Orbene, l’Agenzia ritiene che rispetto a questo obiettivo dichiarato, non appare idonea la scelta di combinare due distinti negozi giuridici (conferimento di partecipazioni di minoranza in un’unica società seguito dalla scissione della stessa società conferitaria), in luogo del fisiologico conferimento, da parte di ciascun socio, della propria partecipazione a favore, rispettivamente, di quattro società unipersonali di nuova costituzione.
L’intera operazione, conclude l’Agenzia, risponde in realtà a un “obiettivo personalistico” dei soci della società conferita, consistente nell’azzeramento del rispettivo carico tributario.
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