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Normativa e prassi

Conferimento da socio svizzero
senza duplicazione di beneficio Ace

Le risorse finanziarie ricevute sono state utilizzate esclusivamente per rimborsare un precedente finanziamento erogato da un’altra azienda, interamente partecipata dalla capogruppo

immagine di una dogana tra Italia e Svizzera
Nel presupposto che non vi siano soggetti black listed nella compagine sociale della capogruppo e considerato che le informazioni e i documenti allegati all’istanza confermano che le risorse finanziarie ricevute dalla società interpellante (Alfa) non sono state utilizzate per duplicare l’agevolazione Ace all’interno del gruppo, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 21/2019, esprime parere favorevole alla disapplicazione della disciplina antielusiva dettata dall’articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 (“nuovo decreto Ace”) , che, al comma 4, prevede una riduzione della base di calcolo dell’Ace in capo al conferitario per un importo pari ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo.
 
Nel 2017, nei confronti di Alfa, è avvenuto un conferimento da parte del socio unico Beta, residente in Svizzera, giurisdizione inclusa nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni.
La controllante svizzera è partecipata al 100% da Delta, altra società di quella Confederazione elvetica, a sua volta controllata da Gamma (residente in Stato Ue), il cui capitale è detenuto interamente da Teta (altra società in Stato Ue), interamente partecipata dalla capogruppo Omega (Stato Ue).
Quest’ultima è partecipata dalle fondazioni private X e W (Stato Ue), i cui proprietari sono persone fisiche residenti in Stato Ue.
 
Alfa ha dichiarato che le risorse finanziarie ricevute dal socio unico sono state utilizzate esclusivamente per rimborsare il finanziamento precedentemente erogato da Teta e ha incrementato la propria base Ace soltanto a seguito di tale conferimento e di utili accantonati a riserva.
Ha inoltre prodotto documentazione relativa alla composizione della base Ace delle società residenti in Italia appartenenti al gruppo (M e N), le quali hanno incrementato la propria base Ace solo tramite accantonamento dell’utile di esercizio.
 
Pertanto, poiché le informazioni e i documenti allegati all’istanza confermano che le risorse finanziarie ricevute nel 2017 da Alfa non sono state utilizzate per duplicare l’agevolazione Ace all’interno del gruppo, l’Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione della disciplina antielusiva in relazione al conferimento ricevuto da Alfa dal socio svizzero Beta.
 
La risposta ha validità annuale, per il solo periodo d’imposta 2017, e si basa sulle informazioni fornite dall’istante, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità e completezza. L’amministrazione finanziaria potrà comunque effettuare controlli per verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione a eventuali atti, fatti o negozi a essa collegati) realizzi un disegno elusivo nonché se la determinazione della base agevolabile sia avvenuta correttamente.
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