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Normativa e prassi

Confisca definitiva. Quando
lo Stato è creditore e debitore

Il trattamento tributario da applicare nel periodo del sequestro cautelativo è quello previsto per l’eredità giacente: si determina la stessa situazione di provvisorietà

In relazione alle dichiarazioni presentate per i periodi interessati dall’amministrazione giudiziaria, nell’ipotesi di confisca definitiva di beni sequestrati, si estinguono per confusione solo i debiti erariali Irpef e Ires. Questo perché lo Stato, soggetto che acquisisce i beni, non è identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo in base a quanto previsto dall’articolo 74 del Tuir.
Non si estinguono, invece, i crediti Iva, Irap o quelli relativi alle ritenute per i quali, viceversa, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
A chiarirlo la risoluzione 114/E del 31 agosto 2017.
 
La precisazione è stata chiesta da un amministratore giudiziario e concerne la corretta interpretazione dell’articolo 50 del Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011), in relazione alla confisca di beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati: in particolare, i chiarimenti riguardano gli ambiti soggettivo e temporale di applicazione della norma, considerato che:
  • solo nel corso dell’amministrazione giudiziaria si sono formati debiti relativi a Iva, Irpef, Inail, ritenute Irpef e verso la Camera di commercio
  • l’istante ha presentato le dichiarazioni Unico e Iva per conto dell’indiziato esclusivamente in riferimento ai redditi prodotti dai beni sequestrati. 
L’articolo 50, comma 2, del Codice antimafia, disciplina la particolare ipotesi di estinzione per confusione dell’obbligazione tributaria ovvero il caso in cui lo Stato acquisisca beni, società, aziende o partecipazioni a seguito di confisca definitiva.
Con il trasferimento al patrimonio statale, viene meno la dualità tra creditore e debitore. Le due parti infatti, si riuniscono così come previsto dall’articolo 1253 del codice civile.
Ne consegue l’annullamento delle sole obbligazioni erariali (ad esempio, Ires, Iva, Irpef, imposte di registro e ipocatastali) e non anche di altri tipi di crediti (contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali, diritti camerali).
 
Trasferendo l’attenzione all’ambito temporale di applicazione della “confusione”, la risoluzione ricorda che, secondo quanto affermato dalla circolare 156/2000, il trattamento tributario dei redditi derivanti da beni sequestrati ripercorre le regole stabilite per l’eredità giacente (articolo 187 del Tuir).
In entrambe le situazioni è riscontrabile, infatti, una situazione di provvisorietà, motivo per cui, “La veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati. Il soggetto passivo d’imposta è, quindi, individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca definitiva o con la restituzione dei beni”.
In pratica, nel periodo del sequestro l’amministratore giudiziario rappresenta e opera per un soggetto passivo ancora da definire che, a seconda di come si concluderà la vicenda, potrà essere l’indiziato o lo Stato e, fino ad allora, egli dovrà:
  • presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il termine di presentazione alla data di consegna dei beni
  • calcolare il reddito provvisorio dei beni sequestrati in base al titolo I, sezione I, del Tuir (con esclusione del reddito dei beni immobili che va determinato secondo le regole dell’articolo 51, comma 3-bis, del Codice antimafia). Al riguardo, devono essere presentate, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta di competenza dell’amministrazione giudiziaria (escluso il periodo d’imposta nel quale cessa la gestione) e versate le relative imposte.  
Una volta avvenuta l’acquisizione definitiva da parte dello Stato, con la conclusione della procedura cautelare, il rapporto provvisorio si consolida per effetto della confusione della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario, mentre i rapporti tributari successivi seguiranno le regole ordinarie.
Quindi, l’Agenzia chiarisce, che i crediti che si estinguono per confusione sono quelli maturati fino alla data di adozione del provvedimento cautelare, ossia il momento cui retroagiscono gli effetti della confisca definitiva.
Successivamente, il soggetto passivo diventa, ex tunc, lo Stato.
 
In conclusione, per tale periodo “transitorio”, l’amministrazione finanziaria ritiene che “si estinguano per confusione solo i crediti Irpef/Ires mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l’imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 74 del TUIR). Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti Irap, Iva o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio”.
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