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Normativa e prassi

Conservazione documenti virtuali:
lo scandire legale del tempo utile

Nuovo intervento chiarificatore dell’Agenzia delle entrate in materia di individuazione del limite ultimo per preservare on line le varie tipologie di modelli fiscali dematerializzati

Nell’ipotesi in cui sia necessario conservare elettronicamente modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione si deve fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione degli stessi modelli. Lo afferma la risoluzione 9/E del 29 gennaio 2018, in linea con un precedente chiarimento in tema conservazione di documenti virtuali.
Era lo scorso 10 aprile, infatti, quando, con un altro documento di prassi (risoluzione 46/2017), l’Agenzia aveva precisato che l’obbligo di conservare on line i documenti fiscali entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi (ex articolo 3, comma 3, Dm 17 giugno 2014 che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, Dl 357/1994) è valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, anche se il momento di presentazione delle due dichiarazioni (Redditi e Iva) è oramai disallineato.
 
Tanto premesso, nel caso specifico in cui oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d’imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019.
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