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Normativa e prassi

Consolidato ok per la società d'oltralpe fiscalmente residente in Italia

Potrà dedurre le quote relative agli ammortamenti di beni concessi in leasing operativo solo per la parte rilevata a conto economico

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Una società francese controllata, con partecipazione totalitaria al capitale e agli utili, da una banca residente in Italia e a sua volta controllante al 100% un'altra società italiana è considerata residente nel nostro Paese e può di conseguenza esercitare l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale - come consolidante o, in alternativa, come consolidata - se è in possesso dei requisiti previsti dal Tuir (articolo 117 e seguenti).
Ai fini Ires, potrà dedurre le quote relative agli ammortamenti di beni concessi in leasing operativo solo per la parte rilevata a conto economico, nella misura prevista dall'articolo 102 del Testo unico. La Finanziaria 2008 ha infatti escluso la possibilità di dedurre alcun tipo di componente negativo di reddito in via extra-contabile.
Infine, l'esercizio da parte di uno dei finanziatori dell'opzione di acquisto (call-option) sulle azioni emesse dalla società francese e concesse in garanzia dalla banca italiana comporta per il soggetto estero la perdita del requisito di soggetto passivo di imposta in Italia, con conseguente obbligo di tassare le plusvalenze derivanti dal realizzo, al valore normale, dei beni che fanno parte del complesso aziendale.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 409/E del 30 ottobre, a una banca che intende costituire, in qualità di socio unico, una società di capitali di diritto francese nella forma della "société par actions simplifiées".

In particolare, l'istante spiega che, una volta ottenuti i necessari finanziamenti da parte di una o più banche esterne al proprio gruppo, la società francese neo-costituita provvederà ad acquistare, da fornitori europei, beni mobili da concedere in leasing operativo a privati o enti pubblici residenti in paesi dell'Unione europea, che li utilizzeranno sempre nell'ambito del territorio Ue. A garanzia dei finanziamenti concessi alla controllata, la Banca riconoscerà ai finanziatori una call-option, esercitabile immediatamente e senza ulteriori condizioni, sul 74,9% del capitale sociale della società francese, al valore di mercato concordato, ed eventualmente ulteriori call-option sulle azioni della stessa.
Infine, l'istante precisa che la controllata francese acquisterebbe, a sua volta, per lo svolgimento delle proprie attività amministrative, il 100% del capitale di una o più società residenti in Italia.

Ciò posto, la Banca chiede chiarimenti in merito:

  1. alla possibilità di esercitare l'opzione per il consolidato fiscale nazionale, in qualità di controllante, insieme alla controllata francese
  2. alla possibilità, per la società francese - che ha redatto il bilancio in base alle norme vigenti oltralpe, imputando ammortamenti contabili inferiori alla misura fiscalmente consentita dalle norme italiane - di dedurre l'eccedenza di ammortamento consentita nel nostro Paese utilizzando il quadro Ec di Unico (da presentare conseguentemente alla riqualificazione della residenza fiscale)
  3. agli effetti fiscali derivanti dall'esercizio da parte dei finanziatori della call-option relativa alle azioni che rappresentano il 74,9% del capitale sociale della controllata francese.

Prima di entrare nel merito, i tecnici dell'Agenzia ricordano che la risposta fornita non pregiudica la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di esaminare il comportamento seguito dalla Banca e dalle altre società del gruppo in merito alle operazioni descritte nell'istanza di interpello, nel caso in cui, a seguito di controlli, risulti l'esistenza di un più ampio disegno elusivo.
Ciò premesso, riguardo al primo punto spiegano che alla controllata francese si applica, "salvo prova contraria", la presunzione relativa di residenza in Italia prevista dall'articolo 73, comma 5-bis, del Tuir, visto che si tratta di un soggetto residente in Fancia, che è controllato al 100% da una società italiana e che, a sua volta, controlla direttamente al 100% un'altra società residente nel nostro Paese. Ai fini delle imposte sui redditi, di conseguenza, - spiega la risoluzione - "la controllata francese dovrà essere considerata residente nel territorio dello Stato e, quindi, sarà soggetta a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali" previsti per le società residenti, compresa la possibilità di esercitare l'opzione per il consolidato fiscale in presenza dei requisiti previsti dal Tuir (articolo 117 e seguenti).
Nello specifico, la società francese potrà assumere la qualità di consolidante rispetto alle proprie controllate residenti o, in alternativa, quella di consolidata rispetto alla Banca italiana controllante.

Quanto al secondo quesito, relativo alla deduzione degli ammortamenti dei beni locati, l'Agenzia ricorda che, a partire dal 2008, non è più possibile dedurre alcun tipo di componente negativo di reddito in via extra-contabile per via delle modifiche apportate al Tuir (articolo 109, comma 4, lettera b)) dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile Ires, la controllata francese "potrà dedurre le quote relative agli ammortamenti dei beni concessi in leasing operativo esclusivamente per la parte rilevata a conto economico e in misura non superiore alla quota risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti ministeriali" stabiliti a questo scopo.

Relativamente, infine, all'ipotesi di esercizio da parte dei finanziatori dell'opzione di acquisto delle azioni emesse dalla società francese (punto 3), i tecnici dell'Agenzia chiariscono che un cambiamento nelle condizioni necessarie per la presunzione di residenza - ad esempio la perdita del controllo da parte della Banca sulla controllata francese - comporterebbe per quest'ultima la perdita del requisito di soggetto passivo di imposta per la normativa italiana. Più precisamente, nel caso in questione, il venir meno delle condizioni per la riqualificazione della residenza fiscale comporterebbe per la controllata francese la perdita di soggettività passiva d'imposta ai fini Ires, e di conseguenza, l'interruzione anticipata dal regime del consolidato, oltre che l'obbligo di assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dal realizzo, al valore normale, dei beni che fanno parte del suo complesso aziendale. Ciò "salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato".

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