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Normativa e prassi

Consulenza su investimenti in titoli:
si applica l’Iva se non c’è interesse

In mancanza di qualsiasi collegamento/rapporto con i soggetti coinvolti nella proposta rivolta al cliente, non si configura un’attività di intermediazione/negoziazione esente

Il servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli, reso senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli, non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da Iva.

È il chiarimento offerto dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 38/E del 15 maggio 2018, sulla scorta del parere espresso dal Comitato consultivo Iva.

 
Il quesito
Una società di intermediazione mobiliare, autorizzata a svolgere sia il servizio di gestione di portafogli sia il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi, ha interpellato l’Agenzia delle entrate per avere chiarimenti sul regime Iva applicabile, in particolare, al servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue e dell’orientamento espresso sull’argomento dal Comitato Iva nel Working Paper 849/2015.
 
Secondo il contribuente
La società istante fa presente che nello svolgimento della propria attività (servizio di consulenza in materia di investimenti) riveste una posizione di assoluta indipendenza rispetto a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta (ad esempio, banche, gestori, eccetera), non distribuisce strumenti finanziari propri, non percepisce alcuna retrocessione dalle banche depositarie o da altri operatori finanziari che sono, a tutti gli effetti, soggetti terzi rispetto a lei e al servizio offerto.
 
Tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 7 marzo 2013, causa C-275/11, in base al quale “i servizi di consulenza giuridica forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli sono invece soggetti ad Iva”, ad avviso della società interpellante, il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito direttamente ai clienti investitori è imponibile a Iva.
In virtù delle caratteristiche con le quali il servizio è offerto e, in particolare, in virtù della posizione di indipendenza e di terzietà del contribuente rispetto agli strumenti finanziari cui si riferiscono le raccomandazioni personalizzate, l’istante ritiene, altresì, che detto servizio non sia inquadrabile nell’ambito delle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato che, in base ai chiarimenti forniti con la risoluzione 343/2008, sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, nn. 4) e 9), del Dpr 633/1972.
 
A sostegno di questa tesi, il contribuente richiama l’orientamento espresso dal Comitato Iva nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015 in merito all’applicazione del regime di esenzione previsto dall’articolo 135 della direttiva 2006/112/Ce ad alcuni servizi di consulenza in materia di investimenti.
 
La risposta dell’Agenzia
In linea generale, il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario (articolo 1, comma 5, lettera f), Dlgs 58/1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Tuf).
 
In base ai chiarimenti resi con la risoluzione 343/2008, il servizio di consulenza in materia di investimenti è stato inquadrato, ai fini Iva, tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti da Iva in base al combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972.
Con la stessa risoluzione è stato precisato che, nell’ambito della proposta di investimento al cliente, la consulenza costituisce il contenuto stesso dell’attività di negoziazione, intesa come un’attività di intermediazione che implica conoscenze specializzate riguardo a un determinato strumento finanziario, ed è diretta a indicare al cliente stesso le occasioni per la conclusione di un contratto/operazione di natura finanziaria, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dei suoi obiettivi di investimento, nonché della capacità del cliente di sopportare finanziariamente i rischi connessi all’operazione consigliata.
 
I giudici comunitari (sentenza del 7 marzo 2013, causa C-275/11), pronunciandosi in merito al trattamento fiscale delle prestazioni di consulenza in materia di investimenti fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune di investimento, hanno precisato, incidentalmente, che “i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il loro denaro in titoli, sono, invece, soggetti ad Iva”.
Sebbene dalla pronuncia della Corte di giustizia Ue non si possa desumere una definizione univoca del servizio di consulenza in materia di investimenti e, conseguentemente, un regime fiscale di carattere generale applicabile a detto servizio, l’Agenzia delle entrate, al fine di verificare la validità dei chiarimenti forniti con la risoluzione 343/2008, ha ritenuto opportuno conoscere l’orientamento del Comitato consultivo Iva sulla corretta applicazione delle disposizioni dell’Unione europea in materia di esenzione da Iva alla luce della citata sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2013, causa C-275/11.
 
Le linee guida elaborate dal Comitato consultivo Iva sembrano supporre che una definizione di “consulenza in materia di investimento” non necessariamente coincide con un’attività di intermediazione (negoziazione) nell’accezione fatta propria dalla Corte di giustizia Ue (cfr sentenza del 13 dicembre 2001, causa C-235/00).
 
Tornando al caso in esame, in base a quanto rappresentato dalla società istante e alla documentazione prodotta (schema di contratto di consulenza in materia di investimenti), il servizio di consulenza in materia di investimenti è fornito direttamente ai clienti della società in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità.
Ciò, in quanto la società istante – che non distribuisce strumenti finanziari propri – non percepisce incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi ovvero da parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti suggeriti/raccomandati dalla società medesima.
Il servizio, infatti, è remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio come risultante dall’esecuzione delle raccomandazioni prestate e dagli aggiornamenti del Portafoglio modello scelto dal cliente (salvo diversa comunicazione da parte del cliente nell’ipotesi in cui non esegua le raccomandazioni ricevute o disponga di operazioni di sua iniziative diverse da quelle raccomandate).
Se ne ricava una posizione di autonomia e terzietà della società istante rispetto al soggetto che promuove i titoli ovvero a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta
 
Le descritte modalità operative e, in particolare, la mancanza di qualsiasi collegamento/rapporto tra la società istante e i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, inducono a escludere che nel caso prospettato sia ravvisabile un’attività di intermediazione/negoziazione (esente da Iva) secondo la definizione fatta propria dalla Corte di giustizia Ue e, in senso conforme, dal Comitato consultivo Iva.
L’attività rappresentata è in posizione di assoluta indipendenza rispetto alla banca depositaria di ciascun cliente investitore ovvero rispetto ai soggetti finanziari cui gli investimenti sono riconducibili. A ciò si aggiunge l’assenza di qualsiasi atto/elemento contrattuale che possa essere ricondotto nell’ambito dell’attività di negoziazione/intermediazione tra le parti.
 
Pertanto, nel presupposto che gli unici interlocutori della società istante siano costituiti esclusivamente dai propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da Iva ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’articolo 10, comma 1, del Dpr 633/1972; quindi, i servizi resi sono assoggettati al regime di imponibilità Iva.
 
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