A oggi il processo tributario telematico è possibile, ma non obbligatorio, e solo nelle commissioni tributarie dell’Umbria e della Toscana, per i ricorsi o appelli notificati dal 1° dicembre 2015.
A partire dal 2011 il legislatore ha introdotto disposizioni in materia di giustizia tributaria per assicurare l’efficienza e la velocità del processo grazie alle modalità telematiche, estendendo anche a questo ambito l’uso della posta elettronica certificata.
Nella fattispecie, in collaborazione con l’Agid e il Garante per la protezione dei dati personali, sono state individuate le regole tecnico-operative per le operazioni necessarie.
Gli indirizzi di posta elettronica certificata utili per chi si affaccia a questo nuovo iter sono presenti nell’Ipa (www.indicepa.gov.it) e nell’Ini-pec (www.inipec.gov.it).
Principio della facoltatività
Anche rientrando nelle categorie per le quali sono ammesse le modalità di utilizzo del processo telematico (commissioni tributarie Umbria o Toscana, ricorsi o appelli notificati dal 1° dicembre 2015) non si tratta di un obbligo ma di una facoltà. Tuttavia va precisato che una volta avviate le comunicazioni telematiche non si può più tornare alle modalità tradizionali, a meno che non si verifichi la sostituzione del difensore.
Ambito di applicazione
Attualmente l’informatizzazione riguarda solo le seguenti fasi del processo tributario:
- registrazione e accesso al Ptt
- notificazioni e costituzione in giudizio
- deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio
- formazione e consultazione del fascicolo processuale informatico.
Per accedere alla piattaforma predisposta sul portale della giustizia tributaria le parti devono registrarsi e ottenere le credenziali d’accesso (UserID e Password). Ovviamente sono richieste Pec e firma digitale valida. In particolare i cittadini e i professionisti dovranno accedere al portale e seguire il percorso Processo tributario telematico/Registrazione al PTT/Registrati al servizio.
Deposito
Per coloro che iniziano il percorso del processo tributario telematico consegue anche l’obbligo del deposito telematico. Il sistema prevede dei controlli sui file, al termine dei quali rilascerà all’utente le comunicazioni relative alla:
- correttezza delle procedure telematiche di deposito
- non correttezza delle procedure telematiche di deposito per la presenza di anomalie “bloccanti”
- correttezza delle procedure di deposito, con evidenziazione di alcune anomalie “non bloccanti” riferibili a determinati atti e/o allegati.
Notifiche
Come nelle procedure di notifica e deposito degli atti mediante il servizio postale, anche nel Ptt il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.
Infatti, ai fini del computo dei termini processuali, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite Pec si considera andata a buon fine:
- per il mittente: alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione
- per il destinatario: alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Comunicazioni delle udienze e dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali
Indipendentemente dalle modalità di deposito effettuato, ossia cartaceo o telematico, mediante difensore abilitato, l’utilizzo della PEC per le comunicazioni processuali risulta già operativo dal 2012 con riguardo a tutte le Commissioni tributarie presenti sul territorio nazionale.
Attestazione di pagamento del contributo unificato tributario
La parte che deposita per prima l’atto principale è tenuta a effettuare il versamento del contributo unificato tributario in base al valore dell’atto. Nello specifico, il Ptt richiede la compilazione di un’apposta schermata all’interno della quale l’utente fornisce i seguenti dati:
- il valore della controversia dichiarato ovvero che la controversia è di valore indeterminabile
- la modalità prescelta (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro) per il versamento del Cut, ovvero la selezione dell’apposito flag riguardante la “prenotazione a debito” effettuata o la “richiesta di patrocinio a spese dello Stato”
- il codice dell’ufficio o ente e il codice tributo riportati nel modello F23.
Si ricorda che nel portale della giustizia tributaria è disponibile per tutti gli utenti un servizio di ausilio per il calcolo dell’importo del contributo unificato tributario dovuto in base al valore della controversia.