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Normativa e prassi

Contratti di riassicurazione rischi,
sì all’Iva senza la natura assicurativa

Le attività di liquidazione degli infortuni in esame né si qualificano come operazioni eseguire da “mediatori o intermediari”, né hanno il requisito dell’accessorietà

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Le attività di gestione e liquidazione dei sinistri effettuate dalle società riassicuratrici, in assenza dei presupposti per l’applicazione del regime di esenzione Iva di cui alla norma attuativa della direttiva 2006/112/Ce, in base alla quale “le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”, sono da considerarsi operazioni imponibili assoggettabili a Iva.
È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 63/E del 5 ottobre 2020 in risposta all’istanza di una Dr sul corretto trattamento Iva in tema di gestione dei sinistri. In particolare, la direzione regionale aveva contestato a delle società di assicurazione operanti nel ramo n. 18 “Assistenza” l’omesso assoggettamento ad imposta delle attività di gestione di sinistri svolte nell’ambito di contratti di riassicurazione. La Dr, infatti, le riteneva imponibili, ai sensi dell’articolo 3 del decreto Iva, in quanto, in base alla normativa di settore, si tratta di attività autonome e scindibili rispetto a quella di riassicurazione, che invece beneficia dell’esenzione ai fini Iva, e quindi tali da richiedere un’autonoma valutazione.

Il documento di prassi rileva che il regime di esenzione per le operazioni di assicurazione si estende alla pluralità di prestazioni che integrano il servizio assicurativo sotto il profilo economico. La prima cosa da verificare, secondo l’Agenzia, è se il soggetto passivo fornisca all’assicurato più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione.
Con la sentenza del 17 marzo 2016 causa C-40/15, ad esempio, i giudici comunitari hanno negato l’esenzione Iva all’attività di liquidazione dei danni derivanti da sinistri che era stata affidata a terzi, in quanto non sussisteva un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e l’assicurato. Quindi, in assenza del vincolo contrattuale la prestazione di servizi, pur costituendo una componente essenziale dell’operazione di assicurazione, viene a costituire il frazionamento di una delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione e, perciò, perde la qualifica di operazione esente.
L’Agenzia rileva che l’altro requisito indicato nella citata direttiva necessario ai fini dell’esenzione, cioè la qualifica di “intermediari o mediatori di assicurazione”, ricorre in presenza dei seguenti presupposti:

  • il rapporto del prestatore deve avvenire sia con l’assicuratore sia con l’assicurato
  • il servizio prestato deve includere la ricerca dei potenziali clienti e il contatto con l’assicuratore,  requisiti essenziali per la figura dell’intermediario assicurativo

Con riferimento al caso in esame, per considerare l’attività di gestione dei sinistri un’unica operazione complessa con l’attività riassicurativa, è necessario che la società che la svolge sia contrattualmente vincolata nei confronti degli assicurati. In realtà, invece, il contratto di riassicurazione, nell’ambito del quale si inserisce il mandato alla gestione dei sinistri, non crea un rapporto sinallagmatico tra l’assicurato e il riassicuratore. Inoltre, riguardo alla possibilità di considerare le prestazioni in esame quali “relative alle operazioni di (ri)assicurazione”, il secondo requisito è del tutto assente in quanto l’attività oggetto di interpello non comporta la ricerca di clienti e la messa in relazione con l’assicuratore diretto.
In relazione, invece, alla natura accessoria menzionata dalle misure comunitarie, la risoluzione ritiene utile la pronuncia della Cassazione n. 11442/2018 che circoscrive tale natura “alle sole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione e di riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione”. Di conseguenza, l’attività svolta dalle società in esame è esclusa dalla classica mediazione o intermediazione e non può avere il carattere di accessorietà rispetto alla gestione e liquidazione dei sinistri.

In conclusione l’Agenzia ritiene che le attività di gestione e liquidazione dei sinistri effettuate dalle società riassicuratrici, in assenza dei presupposti per l’applicazione del regime di esenzione, sono operazioni imponibili ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 3 del decreto Iva. Tuttavia, considerando l’incertezza normativa e la complessità del caso, per le violazioni commesse precedentemente al documento di prassi in esame, le società potranno beneficiare della non punibilità (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 472/1997).

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