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Normativa e prassi

Il contratto “misto” non esclude
l’applicazione del forfetario

Il regime agevolativo non trova ostacoli a patto che non intervengano modifiche artificiose che facciano transitare i redditi da lavoro dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

forfettario

I consulenti finanziari che svolgono per una società attività di lavoro autonomo, in forza di un “contratto misto”, sottoscritto il 1° febbraio 2017 - quindi prima delle modifiche apportate alla disciplina del regime forfetario dalla legge n. 145/2018 e dal Dl n. 135/2018 -, in assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente con la stessa società e se in possesso dei requisiti richiesti, possono applicare il regime forfetario. La situazione non rientra, pertanto, tra le cause ostative introdotte dalla legge di bilancio 2019 e, in particolare, dalla nuova lettera d-bis), comma 57, della legge n. 190/2014. È quanto sostiene l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 484 del 13 novembre 2019.

La società istante fa presente di aver assunto, sulla base di un accordo sindacale denominato “contratto misto”, alcuni consulenti finanziari. La tipologia contrattuale prevede, per la stessa persona, un rapporto subordinato di lavoro part-time a tempo indeterminato e un rapporto di lavoro parallelo, distinto e autonomo.

La società, in qualità di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti in relazione all’operatività della causa ostativa prevista dalla lettera d-bis sopra richiamata secondo la quale “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni”. Il dubbio interpretativo nasce con riferimento ai contratti stipulati successivamente all’entrate in vigore del nuovo testo della norma.
 
La norma ostativa cui si fa riferimento intende ostacolare l’artificiosa trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che consentano l’applicazione del regime forfetario fiscalmente più vantaggioso.

L’Agenzia delle entrate, esaminate le condizioni esposte nell’interpello e basandosi sull’interpretazione della norma fornita con la circolare n. 9/2019, ritiene che i consulenti del lavoro a contratto “misto” possano applicare il regime speciale. La risposta positiva tiene conto della tipologia contrattuale che è stata istituita da un accordo sindacale sottoscritto in data 1° febbraio 2017, quindi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo della norma, ove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo del contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Naturalmente, quindi, il via libera è valido se il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) non subirà modifiche sostanziali facendo traslare una quota dei redditi percepiti come lavoratore dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo.

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