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Normativa e prassi

Fra contributi e redditi esteri
le risposte a tre diversi quesiti

Il lavoratore fiscalmente residente in Austria che percepisce la propria retribuzione a Bolzano dove insegna musica, sconta le imposte in Italia. È una delle precisazioni dell’Agenzia

redditi esteri

Trattamento fiscale del reddito prodotto in Italia da un frontaliero residente in Austria, dei contributi facoltativi versati a un ente lussemburghese, delle prestazioni erogate dalla previdenza professionale in Svizzera. L’Agenzia delle entrate, con tre distinti interpelli, n. 281, n. 284 e n. 286 del 19 luglio 2019, fornisce chiarimenti in tema di tassazione di redditi e contributi di fonte estera.


Residenza in Austria, lavoro a Bolzano: la tassazione è italiana
(interpello n. 281/2019)

E’ assoggettato a tassazione esclusiva in Italia, il reddito di una contribuente, nata in Austria e qui residente, che lavora in Italia come insegnante di chitarra presso una scuola di musica nella Provincia Autonoma di Bolzano. In base all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione tra Italia e Austria (ratificata dalla legge n. 762/1984), infatti, “le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato”. Tenuto conto che l’istante percepisce la retribuzione dalla provincia autonoma di Bolzano, e quindi, da un ente locale, l’Agenzia ritiene che il reddito erogato, quale corrispettivo per l’attività di insegnante di musica, debba essere assoggettato a tassazione esclusiva in Italia, Stato della fonte. Ne consegue che saranno effettuati nel nostro Paese gli adempimenti fiscali previsti per i soggetti non residenti. L’Agenzia precisa anche che, qualora ricorrano i requisiti previsti dal comma 3-bis dell’articolo 24 del Tuir, la contribuente potrà fruire di deduzioni e detrazioni analoghe a quelle spettanti ai contribuenti residenti in Italia. In particolare, poiché l’Istante rappresenta di avere una figlia minore,  potrà beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 12 del Tuir.

No alla deducibilità dei contributi versati dal residente alla previdenza lussemburghese
(interpello n. 284/2019)

I contributi volontari versati all’ente previdenziale lussemburghese CNAP (Casse Nationale d’Assurance Pension) fino alla maturazione del diritto alla pensione, dal soggetto italiano che ha esercitato un’attività di lavoro dipendente in Lussemburgo dal 1989 al 2002 non possono essere dedotti dal proprio reddito complessivo della contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir.
L’Agenzia infatti, dopo aver ricordato che i contributi obbligatori e facoltativi versati alle forme pensionistiche obbligatorie possono essere dedotti fino a capienza del reddito complessivo (vedi anche circolare n. 29/2001), precisa che, nel caso in esame, non è soddisfatto il requisito in base al quale le somme e i valori cui i contributi si riferiscono devono essere state assoggettate a tassazione in Italia. Nel caso in esame, sulla base dei fatti dichiarati dall’istante, le somme derivanti dal rapporto di lavoro subordinato che ha determinato l’apertura della posizione previdenziale non sono stati assoggettati a tassazione in Italia, in quanto nel periodo in cui la contribuente prestava la propria attività lavorativa in Lussemburgo risultata fiscalmente non residente in Italia. Pertanto, i contributi volontari versati dall’istante all’ente pensionistico lussemburghese non possono essere dedotti dal reddito complessivo della contribuente.

Somme erogate dalla previdenza svizzera: ritenuta in Italia del 5%
(interpello n. 286/2019)

Un ultimo interpello riguarda il trattamento fiscale da applicare agli emolumenti corrisposti dalla previdenza professionale obbligatoria in Svizzera (nota come LPP, “secondo pilastro” della previdenza svizzera) a un soggetto ivi residente che nel 2019 intende trasferirsi definitivamente in Italia. L’Agenzia, condividendo la soluzione prospettata dall’istante, ritiene che tali somme, che saranno percepite da un ente pensionistico svizzero di natura privata e quindi sono tassabili in Italia sulla base dell’articolo 18 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, poiché, se riscosse in Italia, sono assoggettate a  ritenuta alla fonte del 5% a titolo d’imposta “dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera in qualunque forma erogate” (articolo 76, comma 1-bis, legge n. 413/1991). Il contribuente era in dubbio sul fatto che tale disposizione potesse riguardare solo i lavoratori transfrontalieri. L’Agenzia, al riguardo, chiarisce che le disposizioni si riferiscono alle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), senza alcuna limitazione soggettiva che possa far ritenere l’applicabilità del principio alle prestazioni erogate dagli enti svizzeri di prepensionamento a favore dei soli lavoratori transfrontalieri. Pertanto, l’intermediario finanziario residente che interviene nella riscossione delle erogazioni in esame dovrà applicare la ritenuta a titolo d’imposta del 5% sulle somme previdenziali.

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