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Normativa e prassi

Contributi forfettari e permessi:
lavoratori regolari con Redt e Rect

Il versamento si riferisce alla presentazione delle istanze, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, da parte dei datori di lavoro (500 euro per ciascun lavoratore) e dei cittadini stranieri (130 euro)

braccianti

Con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, da parte dei datori di lavoro, e, dei cittadini stranieri, per il rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno, previste dal decreto “Rilancio” per garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva, messi a rischio dall’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da Covid-19 e per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. Analizziamo nel dettaglio la disposizione introduttiva.
 
L’articolo 103, comma 1, del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri.
Il comma 2 dello stesso articolo permette ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta.
 
Le istanze, come detto, previste dal comma 7 dell’articolo 103, devono essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore regolarizzato, per la procedura da parte del datore di lavoro, e 130 euro per l’istanza dei cittadini stranieri (al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato).
Le risorse provenienti dal pagamento dei contributi forfettari sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario (articolo 103, comma 26, lett. b).
 
Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “Redt”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”;
  • “Rect”, denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro - art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020”.

Riguardo alle istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il documento di prassi precisa che:
- nella sezione “contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro (per il codice tributo “Redt”) e del cittadino straniero (per il codice tributo “Rect”)
- nella sezione “erario ed altro” vanno indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “Redt”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17; nel campo “codice”, i codici tributo “Redt” o “Rect”; nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”; nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500 euro (per il codice “Redt”), ovvero di 130 euro (per il codice “Rect”).

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