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Normativa e prassi

Contributi versati al consorzio, regime Iva variabile

Occorre valutare la concreta modalità di svolgimento dell'attività e la reale conformazione dei rapporti giuridici instaurati tra le parti

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L'attività di acquisizione di beni e servizi da parte di un consorzio allo scopo di offrire ai consorziati un supporto logistico e amministrativo per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, non si traduce in un semplice ribaltamento dei costi dei beni e servizi acquistati (utenze telefoniche, elettriche, affitto locali, eccetera). Poiché alcuni dei servizi prestati dal consorzio (acquisizione dell'immobile adibito a ufficio e delle prestazioni di lavoro dipendente) non sono riconducibili tra le prestazioni di mandato senza rappresentanza, all'atto del riaddebito dei costi ai consorziati non potrà applicarsi, ai fini Iva, lo stesso regime cui sono stati assoggettati dal fornitore nei confronti del consorzio.

Questi i principali contenuti della risoluzione n. 176/E del 23 luglio 2007, con cui l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello formulato da un consorzio di promotori finanziari che, operando in nome proprio ma per conto e nell'interesse di imprese individuali consorziate, chiede se, all'atto dell'emissione della fattura nei confronti delle ditte consorziate per un ammontare pari ai costi sostenuti, sia corretto tener conto del medesimo regime Iva applicato nei confronti del consorzio, e se lo stesso possa detrarre l'imposta risultante dalle fatture di acquisto.

I tecnici dell'Amministrazione finanziaria, dall'esame dell'istanza e della documentazione allegata, rilevano che l'attività del consorzio resa nei confronti dei consorziati si manifesta come un servizio "complesso e strutturato" (acquisizione, gestione e uso di immobili, uffici, locali e spazi comuni per l'esercizio dell'attività di promotori finanziari e produttori assicurativi; archiviazione segreterie, tenuta contabilità, ecc.), che va al di là del semplice ribaltamento dei costi dei singoli beni o servizi acquistati dallo stesso consorzio.

In particolare, alcuni dei servizi prestati (acquisizione della disponibilità dell'immobile adibito a ufficio e delle prestazioni di lavoro dipendente) non sono qualificabili nell'ambito delle prestazioni di mandato senza rappresentanza di cui all'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 633/1972, disposizione che attribuisce alle prestazioni rese dal mandatario al committente la stessa qualificazione oggettiva di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio ma per conto del mandante.

Pertanto, non è possibile dare una soluzione univoca alla domanda, in quanto occorrerebbero valutazioni sulla concreta modalità di svolgimento dell'attività e sulla reale conformazione dei rapporti giuridici instaurati tra le parti, che non possono essere espresse dall'Agenzia in sede di interpello.

Naturalmente - prosegue la risoluzione - i contributi di gestione versati dai consorziati, in quanto corrispettivi di una prestazione di servizi, rilevano ai fini Iva; il momento di effettuazione della prestazione sarà rappresentato dal momento del pagamento dei contributi o, se anteriore, dal momento dell'emissione della fattura.

Relativamente al secondo quesito, l'Agenzia riconosce al consorzio il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, sempre che non vengano effettuate altre operazioni che limitano tale diritto ovvero non si tratti di acquisti per i quali sussistono limiti oggettivi alla detrazione.
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