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Normativa e prassi

Contributo Covid in una fusione:
i ricavi delle società si sommano

Per calcolare la soglia del fatturato annuo, che ai fini del beneficio non deve superare i 5 milioni di euro, vale il dato aggregato riferibile a tutte le società partecipanti

fusione contributo

Una società che ha realizzato un’operazione di fusione per incorporazione, per determinare correttamente la soglia di accesso al contributo a fondo perduto riconosciuto dal Decreto Rilancio alle aziende che non superano i 5 milioni di fatturato (articolo 25, comma 2, Dl n. 34/2020), dovrà sommare i ricavi propri e quelli dell’azienda incorporata.
Anche per l’altra condizione di accesso al contributo, in base alla quale l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello relativo ad aprile 2019 (articolo 25, comma 3, Dl n. 34/2020), si dovranno sommare i dati di entrambe le società. È la sintesi del chiarimento contenuto nella risposta dell’Agenzia n. 467 del 13 ottobre 2020.

L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che il contributo in esame è stato introdotto dall'articolo 25 del Dl n. 34/2020 e che i commi 3 e 4 del medesimo articolo hanno individuato le condizioni che devono sussistere per accedere al beneficio:

  • l’ammontare di ricavi o dei compensi del 2019 non deve superare i 5 milioni di euro
  • l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ricorda, inoltre, che le circolari n. 15/2020, n. 22/2020 e n. 25/2020 hanno chiarito le modalità di fruizione del contributo.

In particolare, la circolare n. 15/2020 ha fornito delle precisazioni in tema di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020. Il documento di prassi ha sottolineato che nella fusione per incorporazione bisogna considerare “gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato”. Tale operazione, infatti, prevede il subentro in regime di continuità da parte della società incorporante, nelle posizioni fiscali delle società incorporate o scisse.

Riguardo il caso in esame, l’Agenzia ritiene che nei casi di riorganizzazione aziendale, in assenza di misure ad hoc che prevedano delle modifiche alle modalità di calcolo dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto, occorrerà far riferimento, sia per soglia annuale sia per la riduzione del fatturato, ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).

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