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Normativa e prassi

Contributo extra per la ristorazione,
solo un’autodichiarazione per averlo

Le imprese in possesso dei requisiti devono presentare telematicamente un’attestazione che certifica il rispetto del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “ de minimis”

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Al via il contributo a fondo perduto supplementare per i bar e i ristoranti che hanno già ottenuto il contributo “wedding/Horeca”: necessaria una dichiarazione relativa agli aiuti di Stato “de minimis”, da presentare telematicamente tra il 7 e il 21 novembre 2022. Con il provvedimento firmato oggi, 2 novembre 2022, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono fissate le regole per attuare l’articolo 1, comma 17-bis, del Dl n. 152/2021, istitutivo di un contributo a fondo perduto aggiuntivo, destinato alle imprese operanti nel campo della ristorazione, dei bar e del catering per eventi, le quali – possedendo i requisiti previsti e avendo presentato validamente la relativa istanza nel periodo tra il 9 e il 23 giugno 2022 – hanno già ottenuto il precedente contributo “wedding/Horeca” (articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n. 73/2021). Con il provvedimento arrivano anche il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con i ministeri del Turismo e dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, ha individuato la platea dei beneficiari, i requisiti necessari e la modalità di ripartizione dei fondi stanziati – che ammontano a 10 milioni di euro - affidando all’Agenzia delle entrate le attività necessarie al fine di erogare il contributo alle imprese.

Di cosa si tratta
Il contributo “maggiorazione bar/ristoranti” è destinato alle imprese che svolgono attività prevalente appartenente ai gruppi di codici Ateco 2007 56.10 (ristorazione, anche da asporto o connessa alle imprese agricole o ancora ambulante e gelaterie e pasticcerie), 56.21 (catering per eventi/banqueting) o 56.30 (bar).
Stabilendo che i richiedenti devono aver beneficiato del precedente contributo “wedding/Horeca”, il decreto ne richiama i requisiti, già attestati dalle imprese che lo hanno ottenuto sulla relativa istanza.

Ulteriore condizione – nuova rispetto a quella già attestata nell’istanza al precedente contributo relativamente al rispetto dei limiti del quadro temporaneo europeo degli aiuti di Stato relativi all’emergenza da Covid-19 (cosiddetto “Temporary framework”) – è il rispetto da parte dell’impresa del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “de minimis” di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue.
A tal fine, per l’ottenimento del nuovo contributo, le imprese in possesso dei requisiti – a integrazione delle attestazioni già rese con l’istanza di accesso al contributo “wedding/Horeca” – devono presentare telematicamente una dichiarazione che attesta la propria condizione rispetto al regime di aiuti “de minimis”.
Al termine del periodo di presentazione delle dichiarazioni per l’accesso, l’Agenzia delle entrate erogherà il contributo mediante accreditamento su conto corrente.

Il modello della dichiarazione
Al provvedimento è allegato il modello della dichiarazione attestante la situazione dell’impresa relativa agli aiuti di Stato ottenuti con riferimento al regime “de minimis”, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, e le relative istruzioni per la compilazione. Per agevolare la ricognizione preliminare necessaria alla compilazione, le istruzioni ricordano le regole e le tempistiche con le quali le diverse tipologie di aiuti “de minimis” sono registrate nell’Rna, momento che si considera coincidente con la concessione dell’aiuto.
A questo proposito, è utile ricordare che la banca dati dell’Rna – istituita presso il ministero dello Sviluppo economico – è pubblica e consultabile online sul sito rna.gov.it.

La ricognizione deve riguardare anche i soggetti facenti parte della medesima impresa unica, i cui codici fiscali sono già stati indicati nell’istanza al precedente contributo e, se variati, indicati nella dichiarazione prevista dal nuovo provvedimento.
Inoltre l’impresa dovrà adeguatamente considerare tutte le situazioni legate al trasferimento in capo ad altro soggetto o acquisizione da altro soggetto dell’attività, relativamente alla quale sono stati ottenuti gli aiuti “de minimis” (ad esempio, operazioni di fusione per incorporazione, cessione o affitto di ramo azienda, eccetera).

Naturalmente, se l’impresa ha superato il limite massimo triennale di aiuti “de minimis”, il contributo non potrà essere erogato.

La presentazione della dichiarazione
La dichiarazione potrà essere presentata tra il 7 e il 21 novembre 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che l’Agenzia metterà a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

Le imprese potranno incaricare della presentazione della dichiarazione il proprio intermediario in possesso di delega al cassetto fiscale o di delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Se l’impresa verifica di aver commesso un errore nella dichiarazione presentata, può sostituirla presentandone una nuova con dati corretti entro e non oltre il 21 novembre 2022.

Controlli ed erogazione del contributo
Il provvedimento illustra, poi, le fasi di elaborazione delle dichiarazioni e di erogazione del contributo.

Per quanto riguarda l’elaborazione, dopo l’esecuzione di controlli preliminari, l’Agenzia rilascia a colui che ha trasmesso la dichiarazione la ricevuta di presa in carico ovvero di scarto motivato.
Successivamente, esegue controlli più approfonditi, a cui fa seguire la determinazione del contributo spettante e l’esposizione dell’esito finale – di avvenuta erogazione o di scarto motivato – nella sezione “Contributi a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi” e il rilascio di una seconda ricevuta.

Come previsto dal decreto interministeriale sopra richiamato, l’Agenzia determina l’importo del contributo spettante ad ogni beneficiario con tre fasi successive: dapprima il 70% dei fondi viene ripartito su tutta la platea indipendentemente dalla fascia di ricavi 2019 indicata nell’istanza al precedente contributo “wedding/HO.RE.CA.”, poi il 20% dei fondi viene ripartito tra i soli soggetti con ricavi 2019 superiori a 100.000 euro e infine il 10% dei fondi viene ripartito tra i soli soggetti con ricavi 2019 superiori a 300.000 euro.

Qualora il contributo spettante al beneficiario - esposto nell’area “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi” - fosse di importo superiore a 150.000 euro, per ottenerne l’erogazione il beneficiario dovrà presentare telematicamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia, redatta secondo il modello che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, da inviarsi via pec all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 dicembre 2022.

Il contributo “maggiorazione bar/ristoranti” verrà erogato mediante accreditamento sul conto corrente intestato all’impresa, il cui Iban è stato indicato sull’istanza al precedente contributo “wedding/Horeca”

Nella parte finale del provvedimento vengono illustrati i controlli che possono essere svolti successivamente all’erogazione e fornite le indicazioni operative per l’eventuale restituzione di un contributo ottenuto e non spettante.

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