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Normativa e prassi

Contributo pro occupazione in FVG.
Pronti i codici per l’indebita fruizione

Devono essere utilizzati per restituire l’agevolazione usufruita senza alcun titolo per la quale si è innescato l’iter procedurale che dà luogo all’emanazione di un atto di recupero

gatto con le "mani" alzate
Il credito d’imposta, previsto dalla regione Friuli Venezia Giulia con legge 22/2010 a favore di piccole e medie imprese che agiscono nell’ambito del proprio territorio per mantenere o incrementare posti di lavoro, se non dovuto deve ritornare indietro. La risoluzione n. 5/E del 25 gennaio istituisce due nuovi codici tributo da riportare nel modello F24 in caso di recupero del beneficio non spettante.
 
Facciamo un passo indietro
La regione Friuli Venezia Giulia nel 2010 prevede una serie di agevolazioni da utilizzare da parte dei beneficiari sotto forma di credito d’imposta, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. La legge regionale tende a salvaguardare il livello occupazionale del territorio e a tutelare le realtà artigianali tipiche esistenti.
Ad aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate e la regione Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto una convenzione che ha disciplinato, tra l’altro, le attività di controllo e di recupero dei contributi non spettanti e, con la risoluzione n. 43/2012, l’Agenzia ha istituito il codice tributo da utilizzare da parte dei beneficiari del contributo.
 
La risoluzione odierna istituisce i seguenti codici tributo da utilizzare per consentire il recupero delle somme riguardanti l’indebita fruizione dell’agevolazione stessa:
 
  • 3722    “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisititi di legge
  • 3723    Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisititi di legge
 
Al momento della compilazione del modello F24 i codici vanno riportati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione obbligatoria sia del “codice ufficio” sia del “codice atto” riportati nel provvedimento notificato. Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è effettuato il versamento nel formato “AAAA”.
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