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Normativa e prassi

Il contributo pubblico europeo
è erogazione irrilevante ai fini Iva

L’imposta non si applica a una movimentazione di denaro effettuata in esecuzione di norme che prevedono la corresponsione del beneficio al verificarsi di presupposti predefiniti

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Il finanziamento erogato dalla regione a un consorzio sulla base di un bando europeo è qualificabile come contributo pubblico privo della natura di corrispettivo e, quindi, irrilevante ai fini Iva. L’imposta relativa agli acquisti effettuati dal consorzio mediante l’utilizzo del contributo è detraibile in quanto afferente a operazioni attive imponibili connesse al bando regionale.
È questa, in sintesi, la soluzione indicata dall’Agenzia nella risposta 80/2019.
 
Quesito
A interpellare l’Amministrazione finanziaria è un consorzio, soggetto passivo Iva, costituito in forma cooperativa senza fini di lucro, che svolge attività agricola.
L’istante dichiara di essersi candidato quale destinatario di un bando regionale finalizzato a concedere contributi europei per il sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.
A tal proposito, il consorzio chiede all’Agenzia quale sia il corretto trattamento Iva:

  • del finanziamento pubblico comunitario erogato dalla Regione, in particolare, se tale contributo sia qualificabile come corrispettivo e sia rilevante ai fini dell’imposta, con i conseguenti oneri in termini di emissione e registrazione delle fatture, oppure debba essere considerato una cessione di denaro che, in quanto tale, è esclusa dal campo di applicazione del tributo
  • degli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari, in particolare, se l’Iva relativa ai costi sostenuti per svolgere i lavori e i servizi tecnici finanziati dal bando sia detraibile oppure indetraibile, in quanto non afferente a operazioni imponibili. 

L’interpellante ritiene che:

  • il finanziamento comunitario erogato dalla regione sia qualificabile quale sussidio o contributo pubblico e, di conseguenza, non avendo natura di corrispettivo, sia irrilevante ai fini Iva
  • l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari sia indetraibile, in quanto non afferente a operazioni imponibili.

Risposta
Per quanto riguarda il primo quesito, l’Agenzia condivide la tesi del consorzio, ritenendo che il contributo in questione possa essere qualificato come movimentazione di denaro, in quanto erogazione effettuata in esecuzione di norme (nel caso concreto di fonte europea) che prevedono la corresponsione del beneficio al verificarsi di presupposti predefiniti. Di conseguenza, il contributo è escluso dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), Dpr 633/1972. A supporto di questa conclusione, l’Amministrazione richiama quanto già chiarito nella circolare n. 34/2013 in materia di trattamento Iva dei contributi versati da enti pubblici (vedi, in particolare, il paragrafo 1.1, lettera a).
 
Con riferimento, invece, alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati per svolgere i lavori e le prestazioni tecniche finanziati dal bando, l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal consorzio e, a tal proposito, richiama il principio espresso nella circolare n. 20/ 2015 secondo cui, “per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi finanziati dai contributi fuori campo Iva, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli articoli 19 e seguenti, Dpr 633/1972”.
L’articolo 19, comma 1, prevede che “è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebita a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa”. Pertanto, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi occorre che essi siano inerenti all’attività economica esercitata e tale condizione deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle.

Nel caso concreto, l’Agenzia ritiene che l’Iva relativa agli acquisti effettuati dal consorzio mediante l’utilizzo dei contributi è detraibile perché relativa a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili connesse al bando regionale. L’interpellante, infatti, oltre a commissionare i lavori relativi al bando regionale (a cooperative socie e a professionisti incaricati di svolgere il servizio tecnico di progettazione), si impegna a prestare, dietro corrispettivo, servizi di carattere tecnico, amministrativo, legale e normativo a supporto dell’attività svolte dalla cooperativa socia che deve eseguire i lavori nonché servizi di carattere organizzativo, amministrativo, di segreteria a supporto del professionista incaricato del servizio tecnico di progettazione.

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