- “GA0T” - imposta
- “GA0S” - sanzione
- “GA0Z” - interessi.
L'Agenzia ricorda, inoltre, che i codici per il versamento spontaneo del contributo unificato sono stati istituiti con risoluzione n. 123/E del 12 ottobre 2017.
In sede di compilazione, i codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Nella sezione “contribuente” vanno indicati i dati di chi esegue il versamento.
Nella sezione “erario ed altro” sono indicati:
- nel campo “codice ufficio”, il codice dell’ufficio che ha emesso l’atto
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “Elementi identificativi”, il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente
- nel campo “codice”, il codice tributo
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce il versamento.