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Normativa e prassi

Il contributo per le vacanze romane passa attraverso il modello F24

Lo stabilisce la delibera del Comune di Roma del 22 dicembre 2010 che ne disciplina le modalità di versamento

Il soggiorno romano prevede il pagamento di un contributo, introdotto dalla manovra correttiva del 2010. È l’articolo 14, comma 16, lettera e), del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, a prescrivere l’istituzione di una quota a carico di chi si sofferma nelle strutture ricettive della Capitale, correlata alla classificazione delle stesse strutture “fino all’importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno”.   Dando attuazione alla norma, il Comune di Roma ne ha previsto il pagamento a partire dal 1° gennaio 2011 (delibera 67 del 28 luglio 2010) e ha approvato il Regolamento che ne disciplina l’applicazione (delibera 38 del 22 dicembre 2010). Nel Regolamento approvato dall’Assemblea capitolina sono individuate le strutture ricettive situate nel territorio di Roma Capitale presso le quali va pagata la tassa di soggiorno ed è stabilito il quantum dovuto.   Il contributo è pari a 1 euro al giorno per persona nel caso di pernottamenti presso strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea, ed è applicato fino a un massimo di 5 pernottamenti. Due euro al giorno per persona sono dovuti per i pernottamenti presso agriturismi, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle; il contributo passa a 3 euro nel caso di pernottamenti presso alberghi a 4 e 5 stelle. In entrambi i casi, il limite massimo di applicazione del contributo è stabilito in 10 pernottamenti.   Oltre a prendere in esame le diverse tipologie di persone esenti dal pagamento del contributo (minori entro i 10 anni, chi pernotta presso gli ostelli della gioventù, le persone malate e un loro accompagnatore, eccetera) la delibera comunale stabilisce anche la tempistica e le modalità di versamento prevedendo che il gestore della struttura, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, proceda alla liquidazione del contributo in una delle seguenti forme:
  • utilizzando l’apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale
  • tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale di Roma Capitale
  • mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro
  • mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 (modello F24).
  L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 26 luglio, istituisce, per quest’ultima modalità di pagamento, i codici tributo da utilizzare:
  • 3936, per il contributo
  • 3937, per gli interessi
  • 3938, per le sanzioni.
  Vanno inseriti nella sezione “Ici ed altri tributi locali” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Sono poi da indicare il codice catastale del Comune di Roma (H501) nel campo “codice ente/codice comune” e l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “Anno di riferimento”.
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