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Normativa e prassi

Controllo automatizzato 770/2018,
“paletti” per la definizione agevolata

La misura prevista dalla legge di bilancio 2023 implica il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, nonché delle sanzioni al 3%

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Con la risposta n. 307 del 27 aprile 2023, l’Agenzia chiarisce che la definizione agevolata è circoscritta alle somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021. Inoltre, è possibile definire le somme derivanti dalla stessa tipologia di controllo e riferite a qualsiasi periodo d'imposta, se però, alla data del 1° gennaio 2023, era regolarmente in corso un pagamento rateale.

Una società, in data 2 novembre 2022, ha ricevuto un avviso bonario a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione 770/2018 e alcuni giorni dopo, attraverso l'applicativo Civis, le è stata richiesta la sistemazione di alcune incongruenze. Il successivo 23 gennaio 2023, a seguito dell'esercizio dell'autotutela da parte dell'Agenzia, la compagine ha ricevuto una comunicazione di sgravio parziale. L'istante ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata nel febbraio 2023.
Tutto ciò premesso, l'istante chiede se possa usufruire della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023), per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2018, con l'applicazione delle sanzioni ridotte al 3%.

L'Agenzia premette che l’articolo 1, comma 153 del Bilancio 2023 dispone che “le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36 bis” Dpr 600/1973 “e 54 bis” Dpr 633/1972 “per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2” Dlgs 462/1997 “non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo”.

Il successivo comma 155 prevede, invece, che “le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36 bis” Dpr 600/1973 “e 54 bis” Dpr 633/1972 “il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3 bis” Dlgs 462/1997 “è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo” (vedi anche circolare n. 1/2023).
In quest’ultimo caso, l'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Nel caso in questione, osserva l’Agenzia, non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

Parimenti non ricorrono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al successivo comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017, essendo iniziato il pagamento rateale nel febbraio 2023.

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