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Normativa e prassi

Per le controversie Cosap competenza al giudice ordinario

Neanche in materia di sanzioni è esperibile il ricorso amministrativo in considerazione della natura di entrata patrimoniale e non fiscale

Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) è regolato dall'articolo 63 del Dlgs n. 446/97, emanato in attuazione della delega conferita nella legge n. 662/1996, che lo ha reso applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.
 
Caratteristica saliente del canone è la sua applicazione facoltativa, atteso che è rimessa alla discrezionalità degli enti locali (Comuni e Province) la sua adozione, previa la contestuale disapplicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (Tosap), che logicamente viene meno poiché la sua eventuale coesistenza con il canone realizzerebbe una duplicazione del prelievo sulla medesima fattispecie impositiva. Non a caso, i criteri che sovrintendono alla applicazione della Cosap e i principi che ne legittimano l'adozione sono integralmente riconducibili a quelli valevoli per la Tosap.
A tal proposito, si segnala, altresì, che il comma 3 del predetto articolo 63 prevede esplicitamente la detrazione dal Cosap di altri eventuali canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dall'ente, per la medesima occupazione, fatti salvi quelli derivanti da prestazioni di servizi.

Da un punto di vista procedurale, la concreta applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche esige l'emanazione, da parte dell'ente locale interessato, di un apposito regolamento che preveda, a mente del comma 2 del citato articolo 63, una disciplina dettagliata concernente: le modalità di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni (le prescritte autorizzazioni rilasciate dall'ente in favore del privato cittadino richiedente, che giustificano l'uso esclusivo del bene pubblico da parte di questi), la classificazione in categorie di importanza degli spazi e aree pubbliche dell'ente, le tariffe e le modalità di pagamento del canone, le agevolazioni per le occupazioni di particolare interesse pubblico, la individuazione delle occupazioni permanenti e temporanee appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente.

La ratio del canone, parimenti a quella insita nella Tosap, risiede nell'intento di colpire quei soggetti che si avvalgono a vario titolo di aree e spazi di proprietà dell'ente, sottraendoli all'uso pubblico. In sostanza, le somme versate a tal fine sono dovute a riconoscimento del menzionato diritto di proprietà dell'ente locale sul bene oggetto della concessione.

In particolare, affrontando più da vicino la questione attinente alla natura del canone in parola, la risoluzione n. 121/E del 17 settembre scorso richiama una precedente circolare ministeriale, la n. 256/E del 3 novembre 1998, emessa dall'allora direzione centrale per la Fiscalità locale del dipartimento delle Entrate, alla quale aderisce condividendone pienamente l'assunto in essa sostenuto, favorevole a ricomprendere il Cosap nell'alveo delle entrate aventi natura non tributaria. Da ciò consegue il naturale assorbimento dello stesso nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui dovesse insorgere, in merito alla sua applicazione, un eventuale contenzioso.
Infatti, alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 546/92, in vigore dal 1° aprile 1996, sono attratte tutte le controversie aventi a oggetto i tributi regionali, provinciali e comunali.

Quest'orientamento, peraltro, è confortato dal parere n. 815 del 14 luglio 1998 del Consiglio di Stato che, apertis verbis, disquisendo sul tema della natura del canone, ritiene che lo stesso, con l'abrogazione della Tosap, si spogli delle vesti tipiche dell'imposizione fiscale, per assumere quelle di un corrispettivo di carattere patrimoniale dovuto per l'utilizzazione, iure privatorum, del bene pubblico.

In perfetta sintonia con il predetto parere del Consiglio di Stato si pone la stessa Corte di cassazione che, a sezioni unite, con ordinanza del 19 agosto 2003, n. 12167, ne conferma il tenore, ribadendo il carattere di entrata patrimoniale del Cosap.

Un ulteriore aspetto risolto dalla risoluzione n. 121/E attiene alla possibile esperibilità del ricorso amministrativo di cui all'articolo 18 del Dlgs n. 472/97, in alternativa all'azione proposta avanti all'autorità giudiziaria, in materia di sanzioni amministrative connesse a tributi per i quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie.
Nel caso del Cosap, attesa la sua conclamata natura di entrata patrimoniale e non fiscale, appare di tutta evidenza che anche gli aspetti sanzionatori esulino dalla sfera di applicazione del citato articolo 18, che chiaramente limita il ricorso a detta norma solo nelle ipotesi di sanzioni legate a cespiti tributari.
 
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