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Normativa e prassi

Controversie pendenti: le cartelle mute parlano chiaro

Fino al 31 maggio prossimo la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'atto

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Altro che mute, le cartelle relative ai ruoli emessi prima del 1° giugno 2008 per le Entrate parlano chiaro: nelle controversie pendenti, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullità delle stesse. Con la circolare n. 16/E, l'Agenzia fornisce istruzioni agli uffici su come gestire i contraddittori in materia, precisando a sostegno della sua posizione che lo stesso Statuto del contribuente non prevedeva l'indicazione del responsabile a pena di nullità, non essendoci alcuna affermazione che sanzionasse l'eventuale omissione dello stesso.

In particolare, l'Amministrazione dà indicazioni alle proprie strutture per due tipologie di liti in pendenza di giudizio: le controversie nate per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella di pagamento, nei casi in cui viene chiamato in causa l'ufficio delle Entrate che ha iscritto a ruolo le somme oggetto di impugnazione e, in seconda battuta, le questioni controverse riguardanti la stessa omissione in atti diversi dalle cartelle, allargando il punto di osservazione anche alle interpretazioni della giurisprudenza in materia fiscale.

Sul versante delle controversie che hanno a oggetto le cartelle di pagamento, l'Agenzia fornisce istruzioni sul comportamento che l'ufficio chiamato in causa deve assumere in via pregiudiziale, chiarendo che lo stesso dovrà eccepire l'imputabilità del vizio di omessa indicazione del responsabile all'agente della riscossione. Solo nel caso in cui quest'ultimo non venga evocato in giudizio dal contribuente che ricorre, allora sarà l'ufficio delle Entrate coinvolto a chiamarlo in causa nei termini stabiliti ex lege.

Per ciò che concerne le questioni su atti diversi dalle cartelle, gli uffici sono chiamati a rilevare che la discussa omissione del responsabile del procedimento non invalida l'atto e non ne sancisce di conseguenza, né la nullità né l'annullabilità. L'Agenzia puntualizza come la stessa logica che sottende le disposizioni formulate nello Statuto dei diritti del contribuente lascia intendere la scarsa gravità sostanziale della contestata omissione, sostenendo come,"in via generale", nell'articolo 7, comma 2 ci "si limiti ad individuare una serie di elementi che gli atti devono contenere", ma non si prevede espressamente la nullità quale conseguenza dell'omissione degli stessi. A sostegno di questa tesi la circolare richiama altri articoli della stessa legge 212/2000, in cui è impressa nero su bianco la pena di nullità dell'atto in caso di violazione della disposizione, in quanto la stessa violazione è considerata invalidante l'atto, dunque grave a tal punto da metterla per iscritto espressamente.

Al contrario, il principio della semplice irregolarità degli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento elaborato in ambito amministrativo sta trovando sempre più applicazione anche in materia fiscale. A tal proposito la circolare richiama la sentenza n. 22197/2004 in cui la Cassazione ha riconosciuto l'irrilevanza del vizio in questione per gli atti impositivi emessi in materia di imposta comunale sugli immobili.
A corroborare questa tesi è anche il ritmo piuttosto frequente con cui i giudici di legittimità si sono espressi in ordine all'omessa indicazione di altri elementi indicati nello stesso articolo 7, comma 2, dello Statuto, diversi dall'indicazione del responsabile del procedimento, concludendo per la mera irregolarità degli atti di natura tributaria.

L'Agenzia precisa inoltre che le cartelle di pagamento contengono comunque l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, individuato nel direttore dell'ufficio delle Entrate e che questa indicazione, pur non essendo nominativa, è di per sé sufficiente ai fini della legittimità dell'atto, come riconosciuto più volte dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato.

Ultime battute della circolare per puntualizzare che le indicazioni in essa contenute non esimono gli uffici delle Entrate dall'osservare quanto prescritto dallo Statuto dei diritti del contribuente, compreso il dettato del discusso articolo 7, comma 2.
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